LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11

Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura.

TESTO VIGENTE dal 29/03/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  24/10/2013
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.02 - Attività culturali
110.08 - Celebrazioni

Art. 7
 (Convenzioni)
1. La Regione è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con privati di cui all'articolo 11, comma 6, i quali dispongano di collezioni considerate di valore storico e che rendano disponibili tali collezioni per la consultazione pubblica.
2. La convenzione di cui al comma 1 disciplina le modalità di consultazione pubblica per finalità di studio e generali, nonché gli interventi finanziari regionali a sostegno delle spese di conservazione e custodia, inclusi i relativi oneri di assicurazione.
3. L'intervento della Regione non può in ogni caso superare la percentuale del 60 per cento degli oneri di cui al comma 2.
4. Il regolamento di cui all'articolo 13 prevede i criteri e le modalità per la stipula delle convenzioni di cui al presente articolo e ne approva lo schema.