LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11

Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura.

TESTO VIGENTE dal 29/03/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  24/10/2013
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.02 - Attività culturali
110.08 - Celebrazioni

Art. 5
 (Contributi per interventi)
1. Nell'ambito delle finalità previste all'articolo 1, comma 2, e nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 42/2004 e dall' articolo 2, comma 3, della legge 78/2001 l'Amministrazione regionale concede contributi per progetti concernenti una o più delle seguenti fattispecie:
a) la realizzazione di percorsi tematici sui luoghi della Prima guerra mondiale, comprendente il restauro, il ripristino o la realizzazione di sentieri o altre vie di comunicazione, nonché di punti di accesso, informazione, sosta e ristoro, segnaletica e tabelle, inclusi interventi di conservazione dei beni immobili di cui all'articolo 2 che insistono sui percorsi, a favore degli enti proprietari, anche associati, delle relative aree;
b) la ricerca, la catalogazione, la divulgazione editoriale scientifica attraverso progetti dedicati, di beni immobili di cui all'articolo 2 a favore di enti pubblici e associazioni;
c) il censimento, la catalogazione, l'inventariazione, l'acquisizione, la tutela, il restauro e la valorizzazione di beni mobili di cui all'articolo 2 a favore di enti pubblici, istituti di ricerca e associazioni;
d) il recupero della memoria storica e la ricostruzione di vicende storiche relative alla Prima guerra mondiale, alle sorti dei militari e delle popolazioni nei territori della regione coinvolti nel periodo 1914-1920, attraverso studi e ricerche storiche di base, nonché eventuali iniziative connesse, quali attività editoriali, seminari, conferenze e convegni, realizzate da enti pubblici, università, istituti di ricerca e associazioni, anche in collaborazione con istituti scientifici e museali di altri Paesi coinvolti nel Primo conflitto mondiale;
e) la realizzazione, da parte di enti pubblici ed enti privati senza fini di lucro, ivi comprese società cooperative, di eventi e manifestazioni aperti al pubblico, anche transnazionali, aventi carattere espositivo, musicale, teatrale e di spettacolo o divulgativo, attinenti ai fatti della Prima guerra mondiale e finalizzati al rafforzamento di una cultura della pace, della convivenza e alla costruzione di una nuova cittadinanza europea;
f) la gestione e la valorizzazione, con iniziative anche di carattere transfrontaliero attuate da soggetti pubblici o privati, dei percorsi e delle relative strutture e beni immobili di cui alla lettera a), nonché di parchi tematici e altre strutture espositive connesse alla Prima guerra mondiale, come musei, mostre permanenti, collezioni pubbliche o private, inclusa la realizzazione di prodotti multimediali, percorsi virtuali e sistemi di trasporto nei luoghi non accessibili con mezzi ordinari;
g) la realizzazione di progetti educativi e didattici a favore degli alunni delle scuole, ivi compresa la produzione di materiale di divulgazione e anche mediante la fruibilità delle strutture di cui alla lettera f), a favore di istituti scolastici, associazioni, enti pubblici, enti di ricerca e soggetti privati gestori delle strutture di cui alla lettera f);
g bis) la produzione di progetti e materiali di divulgazione destinati al pubblico avente a oggetto la fruibilità, la rintracciabilità e la collocazione delle strutture di cui alla lettera f), a favore degli enti pubblici e dei soggetti privati gestori delle medesime strutture;
h) la promozione degli eventi che hanno avuto luogo sul territorio regionale e dei siti legati alla Prima guerra mondiale attraverso eventi fieristici, raduni di associazioni, anche d'arma, e azioni volte ad agevolare sul territorio il turismo della memoria.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile sotto il profilo della congruità e della pertinenza, salvo quanto diversamente disposto nei relativi bandi e regolamenti. Per gli interventi di cui alle lettere g) e h) è data priorità alle iniziative e ai progetti proposti da reti di soggetti operativi nel territorio. I contributi di cui al comma 1 sono concessi e liquidati in un’unica soluzione anticipata nel termine stabilito dal regolamento di cui al comma 4 o dai bandi di cui al comma 5. Il regolamento di cui all’articolo 13 e i bandi di cui al comma 5 possono prevedere specifiche esclusioni tra i beneficiari di alcuni dei contributi di cui al comma 1 per categorie di beneficiari destinatari di altri contributi di cui al medesimo comma 1 a essi specificamente dedicati; i medesimi regolamento e bandi possono altresì prevedere l’inammissibilità di più domande di contributo presentate dal medesimo soggetto qualora con tali regolamento e bandi vengano contemporaneamente attuati più interventi tra quelli disciplinati dal comma 1.
2 bis. Gli eventi e le manifestazioni di cui al comma 1, lettera e), se aventi carattere transnazionale, possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale per un periodo non superiore a metà della loro durata e le spese sostenute al di fuori del territorio regionale non possono superare il 50 per cento del contributo concesso; i progetti di cui al comma 1, lettera g), possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale per un periodo non superiore a un terzo della loro durata e le spese sostenute al di fuori del territorio regionale non possono superare il 20 per cento del contributo concesso.
2 ter. Per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale può avvalersi di Commissioni valutative composte dal Direttore del Servizio regionale competente in materia di beni culturali o suo delegato, dal Direttore dell'Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia - ERPAC o suo delegato, dal Direttore di PromoTurismo FVG o suo delegato, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità in capo agli stessi.
3. L'assegnazione dei contributi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e f) è vincolata alla fruizione pubblica dei beni.
4. Il regolamento di cui all'articolo 13 disciplina i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi di cui al presente articolo, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione e rendicontazione.
5. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo la Giunta regionale può altresì provvedere mediante emanazione di uno o più bandi ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
Note:
1Lettera g) del comma 1 sostituita da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 18/2013
2Lettera g bis) del comma 1 aggiunta da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 18/2013
3Parole sostituite al comma 5 da art. 6, comma 129, lettera b), L. R. 23/2013
4Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 2, lettera a), L. R. 6/2014
5Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 2, lettera b), L. R. 6/2014
6Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 2, lettera c), L. R. 6/2014
7Lettera f) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 2, lettera d), L. R. 6/2014
8Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 3, L. R. 6/2014
9Parole aggiunte alla lettera f) del comma 1 da art. 6, comma 15, L. R. 27/2014
10Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 16, L. R. 27/2014
11Parole aggiunte al comma 2 da art. 7, comma 1, L. R. 7/2016
12Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 19, L. R. 16/2016
13Parole aggiunte al comma 2 da art. 8, comma 1, L. R. 12/2017
14Comma 2 ter aggiunto da art. 7, comma 13, lettera a), L. R. 37/2017