LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2013, n. 10

Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003.

TESTO VIGENTE dal 05/01/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  14/08/2013
Materia:
120.01 - Consiglio regionale
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale
120.04 - Gruppi consiliari
120.05 - Personale regionale

CAPO IX
 ADEGUAMENTI ULTERIORI
Art. 39
 (Compensi per gli amministratori e i dipendenti di società non quotate)
1. Il compenso degli amministratori delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalla Regione, è calcolato in modo tale che non superi il trattamento economico onnicomprensivo del Presidente della Regione.
2. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo degli organi direttivi, dei collaboratori con vincolo di dipendenza o assimilabile e dei dipendenti delle società non quotate di cui al comma 1 è contenuto nei limiti di cui al comma 1.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 90, comma 1, L. R. 21/2013
Art. 40

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 24/2014
Art. 41
 (Riduzione dei componenti della Commissione regionale per le pari opportunità)
1. All' articolo 4 della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << diciannove commissarie >> sono sostituite dalle seguenti: << quattordici commissarie >>;

b)
alla lettera a) del comma 2 le parole << quindici commissarie >> sono sostituite dalle seguenti: << dieci commissarie >>.

Art. 42
 (Abrogazione del trattamento economico aggiuntivo della Consigliera di parità)