LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2013, n. 10

Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003.

TESTO VIGENTE dal 05/01/2018

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Data di entrata in vigore:
  14/08/2013
Materia:
120.01 - Consiglio regionale
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale
120.04 - Gruppi consiliari
120.05 - Personale regionale

CAPO VI
  MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 38/1995
Art. 24
1.
Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 ), le parole << l'indennità di trasferta e il rimborso forfettario delle spese di vitto ed esercizio automezzo >> sono sostituite dalle seguenti: << il rimborso forfetario delle spese di esercizio del mandato >>.

Art. 25
1.
Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 38/1995 , le parole << del cinque per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato, >> sono soppresse.

Art. 26
1.
Il comma 2 all' articolo 4 della legge regionale 38/1995 , come modificato dall' articolo 7, comma 30, della legge regionale 12/2006 , è sostituito dal seguente:
<<2. L'indennità di funzione spettante ai Vicepresidenti del Consiglio, ai Segretari dell'Ufficio di Presidenza, ai Presidenti di Commissione permanente o speciale e di analoghi organi collegiali istituiti a norma del regolamento interno del Consiglio e ai Presidenti dei gruppi consiliari è disciplinata dall' articolo 3 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 21 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 e successive modificazioni).>>.

Art. 28
1. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 38/1995 , come modificato dall' articolo 8, comma 13, della legge regionale 1/2007 , sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole << alla media delle mensilità dell'indennità di presenza lorda percepita nell'ultima legislatura dal consigliere regionale cessato >> sono sostituite dalle seguenti: << all'importo dell'indennità di presenza mensile lorda vigente alla data della cessazione del consigliere regionale >>;

b)
dopo le parole << per ogni anno di esercizio del mandato >> sono aggiunte le seguenti: << per un massimo di dieci anni >>.

Art. 29
1.
All' articolo 6 bis della legge regionale 38/1995 , come inserito dall' articolo 8, comma 15, della legge regionale 1/2007 , le parole << e versato i contributi di cui all'articolo 3 per lo stesso periodo, >> sono soppresse.

Art. 30
  (Inserimento dell'articolo 17 bis nella legge regionale 38/1995 )
1.
Dopo l' articolo 17 della legge regionale 38/1995 è inserito il seguente:
<<Art. 17 bis
 (Esclusione dell'erogazione del vitalizio a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione)
1. Qualora il titolare dell'assegno vitalizio sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione), del codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici, l'erogazione del vitalizio di cui sia in godimento è esclusa ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per una durata pari a quella della interdizione stessa.
2. Il titolare dell'assegno vitalizio che sia condannato ai sensi del comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni ai competenti uffici del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di eventuali condanne, procedendo al recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti del titolare della quota dell'assegno vitalizio che sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione), del codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici.>>.