LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2013, n. 10

Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003.

TESTO VIGENTE dal 05/01/2018

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Data di entrata in vigore:
  14/08/2013
Materia:
120.01 - Consiglio regionale
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale
120.04 - Gruppi consiliari
120.05 - Personale regionale

CAPO IV
  MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21/1981
Art. 17
1. All' articolo 3 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 e successive modificazioni), come modificato dall' articolo 7, comma 29, della legge regionale 21/2006 , sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il primo comma è sostituito dal seguente:
<<Ai Consiglieri eletti a far parte dell'Ufficio di Presidenza compete una indennità aggiuntiva di funzione nella misura del 40 per cento dell'indennità di carica del Presidente del Consiglio regionale se eletti Vice Presidenti del Consiglio, nella misura del 30 per cento dell'indennità di carica del Presidente del Consiglio regionale se eletti Segretari dell'Ufficio di Presidenza.>>;

b)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
<<Ai Consiglieri eletti Presidenti di Commissione permanente o speciale e di analoghi organi collegiali istituiti a norma del regolamento interno del Consiglio e ai Presidenti dei gruppi consiliari compete una indennità aggiuntiva di funzione in misura uguale a quella spettante ai Vice Presidenti del Consiglio.>>;

Art. 18
1. All' articolo 4 della legge regionale 21/1981 , come da ultimo modificato dall' articolo 13, comma 3, della legge regionale 24/2009 , sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << vitto e di esercizio automezzo sulla base di ventuno giorni di accesso alle sedi in cui operano i vari organi, enti e uffici regionali >> sono sostituite dalle seguenti: << esercizio del mandato >>;

b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Il rimborso di cui al comma 1 viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio entro il limite massimo di 3.600 euro mensili.>>;

c)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. L'Ufficio di Presidenza stabilisce la misura del rimborso delle spese di esercizio mandato tenendo conto dell'attività politica che ogni consigliere è tenuto a svolgere nell'intero territorio regionale, delle dimensioni territoriali e della popolazione residente di ciascuna circoscrizione di elezione dei consiglieri regionali, nonché della distanza chilometrica tra la circoscrizione elettorale e la sede del Consiglio regionale. Per il Presidente del Consiglio regionale e per i consiglieri regionali nominati assessori trovano applicazione le disposizioni di cui all' articolo 5 della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori).>>;

d)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Per ogni giornata di assenza dalle sedute di Consiglio o di Commissioni permanenti con presenza obbligatoria e indipendentemente dalla causa, viene operata una trattenuta del rimborso forfetario di cui al comma 1, nella misura stabilita dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.>>;

e)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. L'Ufficio di Presidenza, nello stabilire la misura del rimborso delle spese di esercizio mandato, deve prevedere una riduzione dello stesso nel caso in cui i consiglieri regionali abbiano a propria disposizione, per lo svolgimento del mandato, una autovettura di servizio o di rappresentanza.>>;

f)
il comma 7 è abrogato.

Art. 19
1.
All' articolo 5 della legge regionale 21/1981 , le parole << trattamento economico previsto dall'articolo 3 >> sono sostituite dalle seguenti: << rimborso delle spese previsto dall'articolo 1 >>.

Art. 20
  (Abrogazione degli articoli 5 bis, 6 e 8 della legge regionale 21/1981 )
1.
Sono abrogate le seguenti disposizioni:

b) gli articoli 6 e 8 della legge regionale 21/1981 .