LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2013, n. 10

Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003.

TESTO VIGENTE dal 05/01/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  14/08/2013
Materia:
120.01 - Consiglio regionale
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale
120.04 - Gruppi consiliari
120.05 - Personale regionale

Art. 6
1. All' articolo 4 della legge regionale 52/1980 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 2 bis è inserito il seguente:
<<2 ter. Ciascun gruppo consiliare può chiedere di commutare non più di una unità di personale di cui al comma 1, lettera b), in due unità di personale con tipologia di rapporto di lavoro a tempo parziale, fermi restando i limiti di spesa di cui all'articolo 4 bis e le dotazioni di locali e attrezzature assegnate al gruppo.>>;

b)
al comma 3 dopo le parole << per il funzionamento delle segreterie particolari >> sono aggiunte le seguenti: << ; le norme in materia di lavoro straordinario previste per gli addetti di segreteria delle segreterie particolari non si applicano al personale assegnato ai gruppi consiliari con tipologia di rapporto di lavoro a tempo parziale >>;

c)
dopo il comma 3 bis è aggiunto il seguente:
<<3 ter. La sostituzione di cui al comma 3 bis non rileva al fine del computo di cui all'articolo 4 bis.>>.