LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2013, n. 10

Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003.

TESTO VIGENTE dal 05/01/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  14/08/2013
Materia:
120.01 - Consiglio regionale
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale
120.04 - Gruppi consiliari
120.05 - Personale regionale

Art. 44
 (Indennità di fine mandato)
1. La disciplina dell'indennità di fine mandato, come introdotta dalla presente legge, trova applicazione a decorrere dalla XI legislatura.
2. Ai consiglieri regionali rieletti nella XI legislatura e nelle legislature successive, per il periodo di mandato sino alla X legislatura, continua ad applicarsi la disciplina previgente; a tali fini, la media delle mensilità dell'indennità di presenza lorda percepita nell'ultima legislatura deve intendersi riferita alla media delle mensilità dell'indennità di presenza lorda percepita nella X legislatura.
3. I consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che nel corso della XI legislatura abbiano versato i contributi obbligatori del 5 per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato, ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 38/1995 , hanno diritto di ottenere la restituzione di quanto versato nel corso della XI legislatura senza rivalutazione monetaria, né corresponsione di interessi.
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 3, L. R. 3/2014
2Comma 2 interpretato da art. 1, comma 7, L. R. 44/2017