LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2013, n. 10

Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003.

TESTO VIGENTE dal 05/01/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  14/08/2013
Materia:
120.01 - Consiglio regionale
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale
120.04 - Gruppi consiliari
120.05 - Personale regionale

Art. 4
  (Inserimento dell'articolo 01 nella legge regionale 52/1980 )
1.
Prima dell' articolo 1 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), è aggiunto il seguente:
<<Art. 01
 
1. I gruppi consiliari, ai sensi di quanto previsto dal regolamento interno del Consiglio regionale, sono articolazioni organizzative del Consiglio regionale medesimo, ai fini dell'espletamento dell'attività istituzionale in seno all'Assemblea legislativa, connotati unicamente per lo svolgimento di tali attività come organi del Consiglio regionale.
2. Ai fini dello svolgimento delle attività diverse da quelle di cui al comma 1, i gruppi consiliari sono formazioni associative di consiglieri regionali e pertanto tali attività sono svolte in regime privatistico, anche secondo quanto previsto dalla presente legge.>>.