LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2013, n. 10

Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003.

TESTO VIGENTE dal 05/01/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  14/08/2013
Materia:
120.01 - Consiglio regionale
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale
120.04 - Gruppi consiliari
120.05 - Personale regionale

Art. 3
  (Sostituzione dell' articolo 3 della legge regionale 2/1964 )
1.
L' articolo 3 della legge regionale 2/1964 è sostituito dal seguente:
<<Art. 3
 
1. La corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 2 decorre, per i Consiglieri, dalla data di inizio delle relative funzioni ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto speciale, per il Presidente del Consiglio dalla data dell'elezione da parte del Consiglio.>>.