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Leggi regionali

Legge regionale 7 febbraio 2013, n. 1

Istituzione del Comune di Rivignano Teor mediante fusione dei Comuni di Rivignano e Teor, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 28/02/2013

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/02/2013
Materia:
130.01 - Comuni e Province

Art. 6
 (Deroga transitoria alle norme concernenti vincoli sulla spesa di personale)
1. Le amministrazioni comunali di Rivignano e di Teor sono autorizzate, fino alla costituzione del nuovo Comune risultante da fusione, a sostenere i maggiori oneri per lavoro straordinario per i propri dipendenti, anche in deroga alle norme vigenti per il contenimento delle spese di personale, per l'espletamento delle attività connesse all'avvio delle procedure per la fusione dei due enti.
2. L'amministrazione comunale del Comune di Rivignano Teor, risultante da fusione, è autorizzata nei primi due anni dall'istituzione a sostenere i maggiori oneri per lavoro straordinario per i propri dipendenti, anche in deroga alle norme vigenti per il contenimento delle spese di personale, per ottemperare efficientemente ed efficacemente al primo impianto del nuovo Comune.