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Legge regionale 7 febbraio 2013, n. 1

Istituzione del Comune di Rivignano Teor mediante fusione dei Comuni di Rivignano e Teor, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 28/02/2013

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/02/2013
Materia:
130.01 - Comuni e Province

Art. 1
 (Istituzione)
1. Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , dall'1 gennaio 2014 è istituito nella Provincia di Udine il nuovo Comune denominato Rivignano Teor mediante fusione dei Comuni di Rivignano e Teor, con capoluogo a Rivignano.
2. Il Comune di Rivignano Teor è costituito dai territori dei Comuni di Rivignano e Teor.
3. Ai sensi dell' articolo 28, comma 2, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), lo statuto del Comune di Rivignano Teor prevede che alle comunità di origine siano assicurate forme di partecipazione e decentramento dei servizi.