LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 aprile 2012, n. 9

Norme urgenti in materia di riallocazione delle funzioni dell'Autorità di Bacino regionale.

TESTO VIGENTE dal 21/05/2015

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/05/2012
Materia:
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica

Art. 1
 (Soppressione dell'Autorità di bacino regionale)
1.
L'Autorità di bacino regionale, istituita dall' articolo 5 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), è soppressa con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione:
a) nomina il Commissario liquidatore dell'Autorità di bacino regionale, nonché ne definisce i compiti, il trattamento e la durata dell'incarico;
b) approva il bilancio di liquidazione dell'Autorità di bacino regionale e della gestione commissariale, predisposti dal Commissario liquidatore;
c) detta le eventuali direttive per il trasferimento alla Regione dei beni mobili e immobili, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi, ai sensi dell' articolo 2 .
3. Il Commissario liquidatore predispone e trasmette alle Direzioni centrali competenti per materia:
a) entro sessanta giorni dalla nomina, lo stato di consistenza dei beni mobili e immobili, nonché la ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi, esistenti al giorno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) entro novanta giorni dalla nomina, il bilancio di liquidazione dell'Autorità di bacino regionale al giorno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge e della gestione commissariale.
4. Il Commissario liquidatore assicura, altresì, l'ordinaria amministrazione dell'Ente.
Note:
1Comma 4 interpretato da art. 3, comma 17, L. R. 14/2012