LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 aprile 2012, n. 8

Norme in materia di terapie e attività assistite con gli animali (pet therapy).

TESTO VIGENTE dal 29/03/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  03/05/2012
Materia:
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera
320.06 - Veterinaria

Art. 11
 (Disposizioni finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4 fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 4721 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
2. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 7, comma 1, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.8.1.3400 e del capitolo 4716 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Spese per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori nel settore delle terapie assistite con animali (TAA) e delle attività assistite con animali (AAA)".
3. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.8.1.1151 e del capitolo 4808 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Finanziamento di progetti di terapie assistite con animali (TAA) e di attività assistite con animali (AAA)".
4. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 2 e 3 per complessivi 40.000 euro si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 10.5.1.1176 e dal capitolo 9680 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
5. Al fine di provvedere alla reintegrazione dell'accantonamento previsto dall' articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 10.5.2.1176 e del capitolo 9683 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 7.1.2.1131 e dal capitolo 4464 del medesimo stato di previsione della spesa.