LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 aprile 2012, n. 7

Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate.

TESTO VIGENTE dal 29/12/2012

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/05/2012
Materia:
220.03 - Artigianato
320.03 - Medicina preventiva

Art. 4
 (Percorsi formativi)
1. La Regione promuove l'organizzazione di percorsi formativi obbligatori finalizzati all'acquisizione di adeguate conoscenze relativamente agli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2.
2. Per le attività di tatuaggio e di piercing sono previsti percorsi formativi obbligatori distinti che garantiscono conoscenze specifiche, in relazione ai rischi di infezione e di danno alla salute che possono derivare dall'effettuazione di tali tecniche.
3. AI termine dei percorsi formativi obbligatori è previsto il superamento di un esame per il conseguimento di un attestato di frequenza.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 277, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 277, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3Parole aggiunte al comma 3 da art. 277, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
4Parole soppresse al comma 3 da art. 277, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012