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Leggi regionali

Legge regionale 12 aprile 2012, n. 7

Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate.

TESTO VIGENTE dal 29/12/2012

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/05/2012
Materia:
220.03 - Artigianato
320.03 - Medicina preventiva

Art. 1
 (Finalità e oggetto)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell' articolo 32, comma 1, della Costituzione e nel rispetto delle competenze stabilite dall' articolo 117 della Costituzione , tutela la salute quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e promuove tutte le azioni necessarie a prevenire i possibili rischi alla salute umana che possono essere collegati all'applicazione dei trattamenti oggetto della presente legge.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina le attività di tatuaggio, di piercing e le pratiche a queste correlate.