LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 aprile 2012, n. 7

Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate.

TESTO VIGENTE dal 29/12/2012

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/05/2012
Materia:
220.03 - Artigianato
320.03 - Medicina preventiva

Art. 15
 (Sanzioni)
1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), all'articolo 9 e all'articolo 10, comma 1, lettera a), è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 15.000 euro.
2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro.
3. La violazione della disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
4. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dai Comuni che ne incamerano i proventi.