LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27

Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2013).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 2
 (Finalità 1 - attività economiche)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri necessari per l'attuazione delle convenzioni sottoscritte ai sensi dell' articolo 3, comma 36, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), con i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) ai fini della gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 385.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.1.1.1001 e del capitolo 6236 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere sino al 98 per cento della spesa complessiva per la realizzazione di opere pubbliche di bonifica e irrigazione, quali la costruzione di impianti irrigui pilota per la razionalizzazione delle risorse idriche e la valorizzazione delle colture di pregio, l'ammodernamento degli impianti irrigui, la trasformazione degli impianti irrigui da scorrimento ad aspersione e per la realizzazione di studi di fattibilità di interventi irrigui.
4. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1003 e del capitolo 6515 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le quote non impegnate, ai sensi dell' articolo 31, comma 7, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), degli stanziamenti relativi alle assegnazioni statali di cui all' articolo 3, comma 3, lettera a), della legge 14 febbraio 1992, n. 185 (Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale), allocati all'unità di bilancio 1.1.2.1003 e ai capitoli 7182 e 7183 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, per il ripristino della viabilità interpoderale danneggiata dagli eventi calamitosi verificatisi dal 1998 al 2004, per concedere contributi a titolo di indennizzo per i danni causati alle strutture aziendali e alle scorte ai sensi dell' articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38 ).
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Consorzio Boschi Carnici un contributo straordinario per lo svolgimento dell'attività istituzionale.
7. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 6 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di montagna, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
8. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2013, a carico dell'unità di bilancio 1.1.1.1009 e del capitolo 2743 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alla Cooperativa Pavees, in qualità di gestore della struttura denominata "Casa delle farfalle di Bordano", un contributo straordinario per il rilancio, attraverso l'implementazione della propria offerta espositiva, scientifica e didattica, dell'offerta turistica.
10. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 9 è presentata alla Direzione centrale attività produttive entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
11. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.5037 e del capitolo 9107 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
12. Per finalità culturali e turistiche l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento pluriennale alla Guardia Costiera Ausiliaria F.V.G. ONLUS, con sede a Trieste, da destinare alla messa in sicurezza e alla manutenzione della gru su pontone denominata "Ursus", reperto di archeologia industriale portuale di epoca austriaca, unico esemplare ancora esistente, ubicata nel golfo di Trieste.
13. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 12 è presentata entro il 31 marzo 2013 al Servizio beni e attività culturali della direzione centrale competente in materia di cultura corredata di uno studio di fattibilità e relativo piano finanziario.
14. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 30.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 1839 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2027 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
15. Al fine di sostenere il rilancio dello sviluppo turistico del territorio montano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario pluriennale, integrativo del contributo pluriennale concesso ai sensi dell' articolo 161, comma 1, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), con decreto SSSTR 16 ottobre 2009, n. 2436, nel limite massimo del 95 per cento della spesa ammissibile.
16. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 15 è presentata alla Direzione centrale e Servizio competenti in materia di turismo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa degli interventi da realizzare. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
17. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzato il limite di impegno decennale di 25.500 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 76.500 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 9124 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2022 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
18. Le domande di finanziamento presentate nel corso dell'anno 2012, ai sensi dell'articolo 2, commi da 43 a 47, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), e dirette alla creazione di centri commerciali naturali e centri in via e non accolte nel corso dell'esercizio finanziario 2012 per carenza di fondi, possono essere accolte, nei limiti dello stanziamento di bilancio, nel corso dell'esercizio finanziario 2013, anche antecedentemente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle nuove domande di finanziamento per lo stesso esercizio finanziario.
19. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 18 fanno carico all'unità di bilancio 1.3.2.1018 e al capitolo 9143 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 a valere sull'autorizzazione di spesa all'uopo disposta a carico dei medesimi unità di bilancio e capitolo con la Tabella B di cui al comma 82.
20. In deroga a quanto previsto dall' articolo 101, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), le domande presentate ai sensi dell' articolo 100 della legge regionale 29/2005 nel corso dell'anno 2012 possono essere accolte e finanziate dai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT) con i fondi assegnati dalla Direzione centrale competente in materia di commercio per l'anno 2013.
21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Pro Loco di Muggia un contributo straordinario per la realizzazione di un'area attrezzata per la sosta dei camper finalizzata alla valorizzazione turistica del territorio comunale.
22. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 21 è presentata al Servizio competente della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
23. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 3489 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario pari a 50.000 euro alla Pro Loco della Comunità di Bueriis in Comune di Magnano in Riviera per spese di ristrutturazione della sede sociale.
25. La domanda per il contributo di cui al comma 24, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione ed i termini di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in unica soluzione e in via anticipata.
26. Per le finalità previste dal comma 24 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 3495 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
27. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle azioni finalizzate a promuovere l'assunzione di soggetti svantaggiati, è autorizzata a concedere a "II Mosaico Consorzio di cooperative sociali - Società cooperativa sociale" con sede a Gorizia un contributo in regime "de minimis", nella misura indicata dal comma 29, a sollievo degli oneri, sostenuti successivamente alla presentazione della domanda di contributo, concernenti la locazione di immobili, destinati anche alla realizzazione di progetti per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
28. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 27 è presentata alla Direzione centrale e al Servizio competenti in materia di cooperazione corredata di una relazione illustrativa, del relativo preventivo di spesa con l'indicazione delle spese a carico del beneficiario e di una dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), avente a oggetto i contributi "de minimis" di cui l'impresa ha beneficiato negli ultimi tre esercizi finanziari. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.
29. Per le finalità previste dal comma 27 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.4.1.1024 e del capitolo 4809 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
30. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle azioni finalizzate a promuovere il mantenimento dei livelli occupazionali nei comuni montani, nell'esercizio di attività economiche rispettose dell'ambiente naturale, idonee a prevenire lo spopolamento e la disgregazione del tessuto sociale, è autorizzata a concedere a "Comco Nordest soc. coop. R.L.", con sede in Savogna, un contributo in regime "de minimis", nella misura indicata dal comma 32, a sollievo degli oneri costituiti dai costi salariali effettivamente sostenuti successivamente alla presentazione della domanda di contributo.
31. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 30 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio coordinamento politiche per la montagna, corredata di una relazione illustrativa, del relativo preventivo di spesa con l'indicazione delle spese a carico del beneficiario e di una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), avente a oggetto i contributi "de minimis" di cui l'impresa ha beneficiato negli ultimi tre esercizi finanziari. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità e i termini di rendicontazione del contributo.
32. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzata la spesa complessiva di 50.000 euro suddivisa in ragione di 16.666,66 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di euro 16.666,68 per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1028 e del capitolo 1103 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
33. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a BIC - Incubatori FVG Spa un contributo a sostegno del progetto "Sistema integrato di governance energetica regionale" al fine di creare per le imprese le migliori condizioni di partecipazione ai bandi europei.
34. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 33 è presentata al Servizio competente della Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
35. Per le finalità previste dal comma 33 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 9165 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
36.  
( ABROGATO )
37. Per le finalità di cui all' articolo 174, comma 1, lettera a), della legge regionale 2/2002 , come sostituito dal comma 36, e comma 39, è autorizzata la spesa complessiva di 2.100.000 euro suddivisa in ragione di 600.000 euro per l'anno 2013 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
38. Per le finalità di cui all' articolo 174, comma 1, lettera b), della legge regionale 2/2002 , come sostituito dal comma 36, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 712 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
39. Ai procedimenti in corso fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all' articolo 174, comma 2, della legge regionale 2/2002 si applica la disciplina previgente come attuata dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2006, n. 380 (Regolamento concernente l'acquisizione di beni, servizi ed il cofinanziamento di iniziative nei settori di competenza della Direzione centrale attività produttive tramite apertura di credito a favore di funzionari delegati).
40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Gruppo di Azione Locale (GAL) Torre Natisone un contributo straordinario per la realizzazione di un progetto di sviluppo turistico per l'integrazione tra "Cividale longobarda Patrimonio dell'Unesco" e il territorio dell'Unione dei Comuni montani di Torre e Natisone.
41. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 40 è presentata alla Direzione centrale attività produttive entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata della relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
42. Per le finalità previste dal comma 40 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 4125 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
43.
Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 4 giugno 2010, n. 8 (Norme urgenti in materia di società partecipate dalla Regione, nonché concernenti il Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale, attività commerciali e interventi a favore del Porto di Trieste), è abrogato.

44. In relazione all'abrogazione di cui al comma 43 sono riversate al bilancio regionale le somme erogate per complessivi 2.497.180 euro, in base a convenzioni esecutive delle disposizioni contenute all' articolo 14, comma 33, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), o a convenzioni esecutive del DOCUP Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, a favore di Agemont Spa, iscritte nelle passività dello stato patrimoniale di Agemont Centro Innovazione Tecnologica Srl, costituita ai sensi del Capo I della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 17 (Razionalizzazione di Agemont Spa, riorganizzazione di Promotur Spa, nonché rinnovo di concessioni di rifugi alpini di proprietà della Regione), nelle voci "debiti verso altri finanziatori" e "debiti verso controllanti".
45. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le domande presentate nel corso dell'anno 2012 per le iniziative progettuali di cui all' articolo 8, comma 1, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), nel limite massimo di 1.050.000 euro per l'anno 2013.
46. Per le finalità di cui al comma 45 è autorizzata la spesa di 1.050.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1030 e del capitolo 7620 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
47. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo, con sede in Tolmezzo, di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale), un finanziamento pari a 900.000 euro per la messa in sicurezza e il ripristino degli immobili conferiti in seguito alle operazioni di scorporo delle attività di Agemont Spa, previste dal Capo I della legge regionale 17/2011 .
48. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 47 è presentata alla Direzione centrale e Servizio competenti in materia di politiche per la montagna, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa degli interventi da realizzare. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
49. Per le finalità di cui al comma 47 è autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1030 e del capitolo 7029 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
50. In relazione al disposto di cui al comma 44 sono previste entrate di pari importo per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.2.131 e del capitolo 2607 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
51.  
( ABROGATO )
(5)
52.  
( ABROGATO )
(6)
53.  
( ABROGATO )
(7)
54. Al fine di incrementare la competitività del territorio montano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi di sviluppo industriale dell'area montana un contributo straordinario fino a 200.000 euro a titolo di ''de minimis'' ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore diretto a sostenere le iniziative di sviluppo afferenti al Cloud Computing.
55. L'istanza per la concessione del contributo di cui al comma 54 è presentata alla Direzione centrale e Servizio competenti in materia di politiche per la montagna, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa delle iniziative di sviluppo. Alla concessione del contributo si provvede secondo criteri e modalità definite nell'apposito regolamento di esecuzione da adottarsi ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 7/2000 Le domande già presentate sono restituite ai soggetti richiedenti.
56. Per le finalità previste dal comma 54 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1036 e del capitolo 1114 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
57. Con decorrenza dall'1 gennaio 2013, il riferimento al capitolo 9188 previsto dall' articolo 6, comma 63, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), va inteso come riferimento al capitolo 9839 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
58.
Al comma 107 dell'articolo 2 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), le parole << comma 111 >> sono sostituite dalle seguenti: << comma 106 >>.

59. In relazione alla situazione di carenza di risorse finanziarie per gli anni 2013-2015 e in considerazione dell'avvio delle attività previste nell'ambito del Programma Attuativo Regionale - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013, con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione, sono individuati, in particolare, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande di contributo relative ai canali contributivi delegati all'Unione Regionale delle Camere di commercio del Friuli Venezia Giulia (di seguito Unioncamere FVG) e al Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane (di seguito CATA) ai sensi, rispettivamente, dell' articolo 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), e dell' articolo 72 bis, comma 3, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e il termine per l'emanazione delle direttive giuntali a Unioncamere FVG e al CATA.
60. Le risorse assegnate all'Ente bilaterale dell'artigianato (EBIART), ai sensi dell' articolo 68 bis della legge regionale 12/2002 , a integrazione delle risorse destinate al <<Fondo di sostegno al reddito per le aziende artigiane in crisi ed i loro dipendenti>>, possono essere impiegate nell'annualità 2013 anche per l'eventuale copertura delle spese sostenute dalle aziende che abbiano attivato, nel corso del 2012, sospensioni del lavoro riconducibili a situazioni di crisi aziendale o occupazionale.
61. Le somme relative ai contributi liquidati dall'Amministrazione regionale ai sensi dell' articolo 7, comma 69, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), ai Consorzi garanzia fidi, che si sono rese e che si renderanno disponibili a conclusione di operazioni finanziarie attivate per l'abbattimento dei tassi di interesse attraverso lo strumento del prestito partecipativo a favore delle PMI, sono destinate al rilascio di garanzie in favore dei propri soci, in regime de minimis, in relazione a operazioni bancarie e di finanziamento a breve, medio e lungo termine.
62. Per le finalità di cui al comma 61 le somme ivi indicate comprensive degli interessi attivi maturati nell'ambito della gestione del prestito partecipativo sono imputate al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva patrimoniale, anche costituente fondo rischi.
63.
Al comma 6 dell'articolo 14 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), dopo la parola << Direzione >> sono inserite le seguenti: << , previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione, >>.

(1)
64. All' articolo 24 della legge regionale 27/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. La spesa per le revisioni ordinarie degli enti cooperativi non aderenti alle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e per le revisioni straordinarie è a carico della Regione, salvo quanto disposto dal comma 5 e dal comma 6, nell'ipotesi di cui all'articolo 20, comma 4.>>;

b)
i commi 3 e 4 sono abrogati;

c)   ( ABROGATA )
d)
dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
<<10 bis. Ai fini del controllo sull'attività di vigilanza cooperativa dei soggetti esterni all'Amministrazione regionale, le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo sono obbligate a trasmettere alla Regione i verbali di revisione e la connessa documentazione.>>.

65.
La lettera g) del comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 27/2007 è sostituita dalla seguente:
<<g) lo svolgimento di attività statistiche, di rilevamento e di revisione cooperativa a enti associati.>>.

66.
Ai fini della razionalizzazione e del migliore impiego della spesa, la somma di 500.000 euro destinata all'Obiettivo competitività regionale e occupazione FESR 2007-2013 - " Eventuale finanziamento del sistema di gestione adottato per il POR ", come individuata e assegnata alla competenza della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie - Servizio gestione fondi comunitari, con deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2008, n. 1642 (Individuazione per l'anno 2008 delle quote di ripartizione dei fondi per interventi a finanziamento comunitario), quota di cui all' articolo 19, comma 4, lettera c), della legge regionale 21/2007 , successivamente iscritta a bilancio regionale sul capitolo di spesa 322 e impegnata e trasferita, con decreto del Direttore del Servizio risorse finanziarie 22 ottobre 2009, n. 1008/Refv. (Decreto di impegno sul capitolo di spesa 322 relativo al Programma Aggiuntivo Regionale - PAR a favore della gestione fuori bilancio denominata " FONDO POR FESR 2007 - 2013 " di cui alla legge regionale 7/2008 ), alla gestione fuori bilancio POR FESR 2007-2013 " Obiettivo competitività e occupazione regionale (PAR) ", viene destinata per l'attuazione Obiettivo competitività regionale e occupazione FESR 2007-2013 - " Attività 6.1.a Consulenza e assistenza tecnica ".

67.
AI comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), le parole << di durata quinquennale >> sono soppresse.

68. Gli importi liquidati all'organismo pagatore regionale AGEA nel periodo 2000-2006 a stima del cofinanziamento regionale del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Friuli Venezia Giulia e non utilizzati per la chiusura del Programma secondo i dati di certificazione presentati da AGEA alla Commissione Europea, comunicate dall'Organismo pagatore stesso alla Regione, possono essere utilizzati a copertura delle esigenze di cofinanziamento regionale del PSR 2007-2013.
69. Gli importi liquidati all'organismo pagatore regionale AGEA nel periodo 2000-2006 a copertura degli impegni aggiuntivi regionali del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Friuli Venezia Giulia e non utilizzati a causa di economie di spesa, secondo i dati di certificazione presentati da AGEA, possono essere utilizzati a copertura delle quote di fondi aggiuntivi regionali previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.
70. All' articolo 13 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 25 dopo le parole << rispettivamente al FRIE e al Fondo per lo sviluppo. >> sono aggiunte le seguenti: << In particolare, ai procedimenti in corso alla data di cui al comma 24 su domande di finanziamento agevolato a valere sul FRIA e sul Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia (FSRICTS) non ancora deliberate dal competente Comitato di gestione, continua ad applicarsi, anche successivamente a tale data, la normativa previgente, salvo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8 in ordine alla disciplina della trasmissione e al procedimento concernente l'istanza di deliberazione dell'intervento, inclusi i criteri di valutazione. Ferma restando la validità della data di presentazione della domanda presso la banca competente ai fini dell'ammissibilità delle spese, la domanda di esame al competente Comitato di gestione, la cui istruttoria è ultimata e che è in attesa di essere sottoposta a tale Comitato alla data di cui al comma 24, è integrata ai fini dell'adeguamento alla disciplina regolamentare di cui al precedente periodo. Con riferimento a tali domande di esame, i termini procedimentali previsti dal regolamento di cui all'articolo 8 decorrono dalla data di cui al comma 24. >>;

b)
dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti:
<<25 bis. I procedimenti in corso alla data di cui al comma 24 su domande di finanziamento agevolato a valere sul FRIE non ancora deliberate dal Comitato di gestione del FRIE sono conclusi dal Comitato di gestione di cui all'articolo 10. A tali procedimenti continua ad applicarsi, anche successivamente alla data di cui al comma 24, la normativa previgente, salvo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8 in ordine alla disciplina della trasmissione e al procedimento concernente l'istanza di deliberazione dell'intervento, inclusi i criteri di valutazione. Ferma restando la validità della data di presentazione della domanda presso la banca convenzionata ai fini dell'ammissibilità delle spese, la domanda di esame al Comitato di gestione del FRIE, trasmessa dalla banca convenzionata e già ricevuta presso il Comitato medesimo alla data di cui al comma 24, è integrata ai fini dell'adeguamento alla disciplina regolamentare di cui al precedente periodo. Con riferimento a tali domande di esame, i termini procedimentali previsti dal regolamento di cui all'articolo 8 decorrono dalla data di cui al comma 24.
25 ter. I procedimenti in corso alla data di cui al comma 24 su domande di garanzia agevolata a valere sul Fondo regionale di garanzia per le PMI non ancora deliberate dal competente Comitato di gestione sono conclusi dal Comitato di gestione di cui all'articolo 10. A tali procedimenti continua ad applicarsi anche successivamente alla data di cui al comma 24 la normativa previgente.>>.

71. Per la copertura della quota IVA non certificabile all'Unione Europea relativa alle spese assoggettate a tale tributo nell'ambito della Misura 511 - Assistenza Tecnica del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, è autorizzata la costituzione presso AGEA del Fondo IVA di cui agli accordi della Conferenza Stato - Regioni del 29 luglio 2009.
72. Al Fondo di cui al comma 71 sono assegnate le risorse derivanti dalla riassegnazione a fondi cofinanziati di pagamenti già effettuati a valere su fondi aggiuntivi regionali per la Misura 123 - azione 1, in conseguenza dell'aumento della dotazione di piano finanziario del Programma avvenuto con l'accettazione della versione 6 da parte della Commissione Europea.
73. Al fine di sostenere le esigenze di liquidità corrente necessarie per lo svolgimento delle attività delle associazioni allevatori aventi sede nella regione Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare finanziamenti agevolati per l'anticipazione finanziaria delle entrate derivanti:
a) dall'incasso delle quote associative relative alle attività di tenuta dei libri genealogici e di controllo funzionale delegate dallo Stato o dalla Regione;
b) dall'incasso delle quote associative relative alle altre attività svolte dalle associazioni.
74. I finanziamenti di cui al comma 73 sono erogati con le disponibilità del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo istituito con la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), per un importo massimo pari all'80 per cento delle entrate attese nei dodici mesi successivi alla presentazione della domanda a fronte dell'incasso delle quote associative. I finanziamenti di cui al comma 73, lettera b), sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
75. La domanda per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 73 è presentata entro il 28 febbraio di ogni anno al competente Servizio dell'Amministrazione regionale con l'indicazione analitica delle quote associative per l'incasso delle quali è richiesta l'anticipazione finanziaria e con l'indicazione della banca individuata per l'erogazione dei finanziamenti tra quelle convenzionate ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 80/1982 .
76. I finanziamenti di cui al comma 73 sono erogati secondo le modalità definite dalla convenzione sottoscritta tra l'Amministrazione regionale e le banche ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 80/1982 e sono estinti in un'unica soluzione il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di anticipazione finanziaria.
77.  
( ABROGATO )
78.  
( ABROGATO )
79.  
( ABROGATO )
80.
Al comma 47 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), le parole << 30 settembre 2012 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 maggio 2013 >>.

81.
I commi 5 e 5 bis dell' articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), sono abrogati.

82. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella B.
Note:
1Comma 63 del presente articolo sostituito come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 23/1/2013, n. 4.
2Parole aggiunte al comma 54 da art. 1, comma 31, lettera a), L. R. 5/2013
3Parole sostituite al comma 55 da art. 1, comma 31, lettera b), L. R. 5/2013
4Parole sostituite al comma 56 da art. 1, comma 31, lettera c), L. R. 5/2013
5Comma 51 abrogato da art. 2, comma 14, L. R. 5/2013
6Comma 52 abrogato da art. 2, comma 14, L. R. 5/2013
7Comma 53 abrogato da art. 2, comma 14, L. R. 5/2013
8Comma 3 sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 5/2013
9Parole sostituite al comma 13 da art. 5, comma 39, lettera a), L. R. 5/2013
10Comma 47 interpretato da art. 11, comma 4, L. R. 6/2013
11Parole sostituite al comma 74 da art. 2, comma 18, L. R. 23/2013
12Lettera c) del comma 64 abrogata da art. 2, comma 1, L. R. 15/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 24, comma 5, L.R. 27/2007.
13Integrata la disciplina del comma 34 da art. 13, comma 7, L. R. 15/2014
14Comma 36 abrogato da art. 105, comma 1, lettera w), L. R. 21/2016
15Comma 77 abrogato da art. 53, comma 1, lettera r), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
16Comma 78 abrogato da art. 53, comma 1, lettera r), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
17Comma 79 abrogato da art. 53, comma 1, lettera r), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.