LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27

Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2013).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 10
 (Finalità 9 - Sussidiarietà e devoluzione)
1. Gli enti locali compartecipano ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale per le quote di seguito determinate:
a) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall' articolo 1, comma 146, della legge 662/1996 , al netto delle quote dei proventi erariali spettanti alla Regione ai sensi dell' articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137 ;
b) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall' articolo 1, comma 146, della legge 662/1996 ;
c) un decimo delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall' articolo 30, comma 10, della legge 289/2002 e dall'articolo 1, commi 946 e 947, della legge 296/2006 , al netto dell'aumento derivante da tale ultima legge;
d) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta erariale sui consumi d'energia elettrica di cui all'articolo 49, primo comma, numero 5), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall' articolo 1 della legge 457/1984 , al netto dell'assegnazione prevista per l'esercizio 2013, ai sensi del comma 5, per le finalità di cui all' articolo 10, comma 7, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012);
e) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo sui prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella Regione di cui all'articolo 49, primo comma, numero 7), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall' articolo 1 della legge 457/1984 ;
f) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dei canoni per le concessioni idroelettriche di cui all'articolo 49, primo comma, numero 6), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall' articolo 1 della legge 457/1984 .
2. L'importo definitivo delle quote di compartecipazione ai tributi riscossi è accertato in sede di assestamento del bilancio regionale dell'anno successivo; con la stessa legge di assestamento sono determinati gli importi e le modalità conseguenti all'eventuale conguaglio, positivo o negativo.
3. Per l'anno 2013 le quote di compartecipazione ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale da devolvere agli enti locali sono determinate, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, nella misura di 370.592.212,88 euro, incrementate dell'assegnazione straordinaria di 36.086.462,44 euro per un totale di 406.678.675,32 euro.
4. L'importo di cui al comma 3 è ridotto di 20 milioni di euro in relazione alle previsioni statali di cui all' articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modifiche dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , che vengono stanziati a carico dell'unità di bilancio 10.5.1.1176 e al capitolo 9616 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'importo complessivo da assegnare a favore del sistema delle autonomie locali, pertanto, è rideterminato in 386.678.675,32 euro.
5. Le assegnazioni di cui al comma 3, tenuto conto di quanto disposto dal comma 4, sono attribuite ai sensi di quanto disposto dai commi 6, 8, 11, 12, 15, 16, 21, 23, 30, 48 per 100.000 euro, 50, 53 e 55 e per 1 milione di euro per le finalità previste dall' articolo 3, comma 60, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), per 4 milioni di euro per le finalità previste dall' articolo 1, comma 28, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), per 30 milioni di euro per le finalità previste dall' articolo 10, comma 7, della legge regionale 14/2012 .
6. Alle Province è attribuito un fondo di 32.462.164,70 euro quale trasferimento ordinario, in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle Province, per l'anno 2012 ai sensi dell' articolo 13, comma 6, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012).
7. L'assegnazione prevista dal comma 6 è erogata in tre rate con le seguenti modalità e tempistica, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale: la prima rata, pari al 30 per cento, dello spettante è erogata entro il 15 aprile 2013; la seconda rata, pari al 35 per cento dello spettante, entro il 31 luglio 2013; la terza, pari al 35 per cento dello spettante, entro il 15 novembre 2013.
8. Ai Comuni è attribuito un fondo di 273.182.842,87 euro, da assegnare quale trasferimento ordinario, così suddiviso:
a) per 92.814.176,82 euro a favore dei Comuni capoluogo di provincia;
b) per 100.391.806,32 euro a favore dei Comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti, determinata in base ai dati relativi alla popolazione residente contenuti nell'annuario statistico "Regione in cifre 2011";
c) per 79.976.859,73 euro a favore dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti determinata in base ai dati relativi alla popolazione residente contenuti nell'annuario statistico "Regione in cifre 2011".
9. Le somme di cui al comma 8 sono ripartite in misura proporzionale al trasferimento ordinario assegnato nel 2011 ai sensi dell'articolo 10, comma 6, lettera a), e comma 9, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), con recupero a favore del bilancio regionale del gettito di cui al comma 31.
10. L'assegnazione prevista dal comma 8 è assegnata con le seguenti modalità e tempi, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché con i flussi finanziari definiti in ambito regionale:
a) per i Comuni di cui al comma 8, lettera a), in tre rate: la prima rata, pari al 30 per cento dello spettante, è erogata entro il 15 aprile 2013, la seconda rata, pari al 15 per cento dello spettante, è assegnata entro due mesi dall'entrata in vigore della legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2013, la terza, pari al 55 per cento dello spettante, è assegnata entro il 15 novembre 2013;
b) per i Comuni di cui al comma 8, lettere b) e c), in due rate: la prima rata, pari al 50 per cento dello spettante, è assegnata entro il 15 aprile 2013, la seconda rata, pari al 50 per cento dello spettante, è assegnata entro il 15 novembre 2013.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che sostengono oneri relativi al personale proveniente, a seguito di mobilità, dall'Ente Ferrovie dello Stato, un fondo di 180.000 euro, da assegnare in unica soluzione entro il 31 agosto 2013 in misura pari agli oneri pagati nel 2012 per il personale transitato dall'Ente Ferrovie dello Stato, al netto della quota di perequazione a carico della Regione; in caso di insufficienza dello stanziamento, l'assegnazione spettante a ciascun Comune è ridotta in misura proporzionale; la domanda di assegnazione del fondo, indicante il nominativo del personale proveniente dall'Ente Ferrovie dello Stato, l'ammontare complessivo dell'importo della retribuzione ordinaria per l'anno 2012 e dell'importo di fine esercizio per il medesimo anno 2012, al netto della quota di perequazione a carico della Regione, deve pervenire al Servizio finanza locale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, sede di Udine, entro il 31 marzo 2013.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti un fondo di 120.000 euro da assegnare, in unica soluzione entro il 31 agosto 2013, per la copertura degli oneri che gli enti sostengono per la concessione ai dipendenti dell'aspettativa sindacale retribuita nell'anno 2013 in misura pari agli oneri preventivati nell'anno 2013, dichiarati dagli enti predetti, con la modalità di cui al comma 13; in caso di insufficienza del fondo l'erogazione spettante è ridotta in misura proporzionale.
13. Per le finalità previste dal comma 12 gli enti interessati presentano al Servizio finanza locale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, sede di Udine, entro il 31 marzo 2013, domanda indicante per l'anno 2013 il personale in aspettativa sindacale retribuita e gli oneri che gli enti interessati presumono di sostenere per il trattamento economico dell'intero anno.
14. Gli enti beneficiari del riparto di cui al comma 12 rendicontano l'assegnazione ricevuta presentando entro il 31 marzo 2014 la dichiarazione del responsabile del Servizio attestante gli oneri effettivamente sostenuti nell'anno 2013 per il personale in aspettativa sindacale retribuita. Non si applica la disposizione di cui all' articolo 56, comma 2 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni turistici e a quelli con poli sciistici individuati ai sensi dell' articolo 13, comma 7, lettera c), della legge regionale 18/2011 un fondo di 600.000 euro per l'anno 2013, a titolo di trasferimento corrente e indistinto per il finanziamento generale del bilancio, da ripartire d'ufficio e in unica soluzione entro il 31 agosto 2013 in misura proporzionale all'assegnazione erogata nell'anno 2012, ai sensi dell' articolo 13, comma 7, lettera c), della legge regionale 18/2011 .
16. Nelle more dell'attuazione della legge regionale 11 novembre 2011, n. 14 (Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni montani), alle Comunità montane è attribuito un fondo di 5.554.762,66 euro, quale trasferimento ordinario annuale, in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle Comunità montane, per l'anno 2012, ai sensi dell' articolo 13, comma 8, della legge regionale 18/2011 . L'importo è assegnato, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale, in unica soluzione entro il 31 marzo 2013.
17. Gli amministratori temporanei delle Comunità montane possono impegnare nel primo semestre del 2013 un importo non superiore al 50 per cento dell'assegnazione regionale di cui al comma 16.
18. A integrazione dell'assegnazione di cui al comma 16, in via transitoria per l'anno 2013 fino alla piena operatività delle Unioni montane e alla definizione dei trasferimenti ordinari alle stesse spettanti, i Comuni facenti parte di Unione montana trasferiscono al nuovo ente locale, qualora costituito nell'anno 2013, una parte dei trasferimenti ordinari ricevuti ai sensi del comma 8 in relazione alle funzioni effettivamente assegnate all'Unione montana diverse da quelle volontariamente delegate a tale ente.
19. Per le finalità previste dai commi 6, 8, 11, 12, 15 e 16, è autorizzata la spesa di 312.099.770,23 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1856 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
20.  
( ABROGATO )
21. Alle Province, ai Comuni, alle Unioni di Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato per l'anno 2013 un fondo di 32.788.905,09 euro, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, da assegnare in unica soluzione entro il 31 maggio 2013, compatibilmente con il rispetto dei vincoli imposti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale, in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite agli enti medesimi nell'anno 2012, ai sensi dell'articolo 13, commi 20 e 21, della legge regionale 18/2011 ; per l'anno 2013 non trova applicazione la disposizione di cui all' articolo 10, comma 31, della legge regionale 14/2012.
22. Per le finalità previste dal comma 21, è autorizzata la spesa di 32.788.905,09 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1154 e del capitolo 1832 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
23. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, entro il 15 novembre 2013, ai Comuni capofila di associazione intercomunale, alle Unioni di Comuni, alle Unioni montane, alla Comunità collinare del Friuli e al Comune risultante da fusione, per l'anno 2013, un fondo di 5 milioni di euro per l'esercizio coordinato di funzioni, per la gestione associata di servizi tra enti locali e per il finanziamento dei Comuni risultanti da fusione, da assegnare secondo criteri e modalità definiti nella parte seconda del Piano di valorizzazione territoriale di cui all' articolo 26 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia).
24. Per le finalità previste dal comma 23, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1513 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
25. Per il finanziamento delle funzioni conferite a Province, Comuni e Comunità montane ai sensi della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità trasporto pubblico locale, cultura, sport), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti medesimi, per l'anno 2013 ed entro il 31 maggio 2013, un fondo di 12.550.000 euro da ripartire in misura proporzionale a quanto erogato a ciascun ente nel 2012 ai sensi dell' articolo 13, comma 23, della legge regionale 18/2011 .
26. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 25 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con riferimento al capitolo 1520 per 5.150.000 euro all'unità di bilancio 9.1.2.1159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con riferimento al capitolo 1522 per 7.400.000 euro.
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Province, per lo svolgimento delle proprie funzioni in materia di politiche del lavoro derivanti dalla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), un importo complessivo di 9.331.208,59 euro, da ripartire entro il 30 settembre 2013:
a) per 7.703.560,59 euro in misura proporzionale alle assegnazioni quantificate per gli enti medesimi per l'anno 2007 e successivi con deliberazione della Giunta regionale in relazione al trasferimento del personale di cui all' articolo 74, comma 2, della legge regionale 18/2005 ;
b) per 1.627.648 euro in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle medesime Province ai sensi dell' articolo 13, comma 25, lettera b), della legge regionale 18/2011 , per la gestione dei beni messi a disposizione degli uffici del lavoro e per il sostegno e potenziamento degli uffici preposti alle relative funzioni.
28. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti locali, entro il 31 maggio 2013, le risorse connesse al personale trasferito agli enti medesimi, ai sensi della legge regionale 24/2006 e dell'articolo 26 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico non dirigenti - quadriennio normativo (II fase) 2002-2005, biennio economico 2004-2005, per un importo complessivo di 699.016,14 euro in misura proporzionale alle assegnazioni quantificate per gli enti medesimi, per l'anno 2008 e successivi, con deliberazioni della Giunta regionale.
29. Gli oneri derivanti dall'applicazione, rispettivamente:
a) del comma 27, lettera a), e del comma 28, fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1159 e al capitolo 1540 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013;
b) del comma 27, lettera b), fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1153 con riferimento al capitolo 1771 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
30. Per le finalità e in attuazione delle previsioni di cui ai commi 14 e 17 dell' articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 1326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
31. A seguito delle disposizioni di cui all' articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), a far data dall'entrata in vigore dello stesso, l'Amministrazione regionale provvede al recupero a favore del bilancio regionale del maggior gettito relativo all'imposta municipale propria (IMU) del 2012, ad aliquota standard, desumibile dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all' articolo 10, comma 16, della legge regionale 14/2012 , anche operando compensazioni ai sensi dell' articolo 54 della legge regionale 7/2000 .
32. La legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2013 può stabilire, in relazione alle risorse disponibili, la tempistica e le modalità di certificazione dei dati definitivi relativi al gettito IMU 2012, nonché le modalità per gli eventuali conseguenti conguagli positivi o negativi.
33. Nell'anno 2013 le assegnazioni di cui all' articolo 10, comma 49, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), introitate nel bilancio regionale, sono trasferite ai Comuni, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché con i flussi finanziari definiti in ambito regionale.
34.  
( ABROGATO )
(9)
35.  
( ABROGATO )
36.  
( ABROGATO )
37.  
( ABROGATO )
38.  
( ABROGATO )
39.  
( ABROGATO )
40.  
( ABROGATO )
41. In relazione alle previsioni di cui all' articolo 14 del decreto legge 201/2011 , convertito con modifiche dalla legge 214/2011 , che ha istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e in particolare alle previsioni di cui al comma 13 bis del medesimo articolo 14, la Regione Friuli Venezia Giulia assicura il recupero al bilancio statale del gettito derivante dalla maggiorazione standard di cui al comma 13 del citato articolo 14 relativo al 2013 dei Comuni ricadenti nel proprio territorio connesso al suddetto nuovo tributo con le modalità di cui ai commi da 42 a 45, a valere sulle risorse accantonate ai sensi del comma 4.
42. Per le finalità di cui al comma 41, la Giunta regionale, con deliberazione e in relazione ai dati elaborati e comunicati dal Ministero competente indicanti il maggior gettito di ciascun Comune del Friuli Venezia Giulia, prende atto della quota di maggior gettito TARES 2013 di ciascun Comune del Friuli Venezia Giulia.
43. La Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione provvede ad acquisire dal competente Ministero i dati di cui al comma 42 e a trasmetterli alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme per gli adempimenti di competenza.
44. Le risorse accantonate ai sensi del comma 4 sono assegnate d'ufficio entro il 2013 a favore dei Comuni in misura proporzionale al trasferimento ordinario di cui al comma 8. Sono liquidate in un'unica soluzione, assicurando al bilancio regionale il recupero dell'eventuale importo di cui al comma 41, quantificato per ciascun Comune ai sensi del comma 42, successivamente alla trasmissione alla Regione, da parte del Ministero, dei dati relativi al gettito TARES 2013 e all'adozione della deliberazione giuntale di cui al comma 42.
45. In caso di incapienza delle risorse di cui al comma 4 alla copertura del maggior gettito TARES 2013, è disposto il conguaglio, in sede di liquidazione, a valere sui trasferimenti ordinari 2014.
45 bis. Qualora entri in vigore una disposizione di legge statale che preveda la non applicazione, anche nella Regione Friuli Venezia Giulia, della disposizione di cui all' articolo 14, comma 13 bis, del decreto legge 201/2011 , convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 , ai fini della liquidazione di cui al comma 44 si prescinde dalla comunicazione dei dati da parte del Ministero e dalla adozione della deliberazione giuntale di cui al comma 42.
46.
Al comma 7 dell'articolo 10 della legge regionale 14/2012 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << , con priorità a favore delle Province >>.

47. La Giunta regionale, con deliberazione, individua gli enti che succedono alla Comunità montana in relazione agli accordi quadro stipulati per la gestione dei fondi finanziati negli anni dal 2006 al 2008 a valere su risorse ASTER e ancora in essere.
48. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Tolmezzo un fondo di 300.000 euro, a titolo di sostegno per le spese connesse alla gestione degli uffici giudiziari e per gli altri oneri derivanti dalle funzioni comprensoriali assicurate dal Comune medesimo, previa domanda dell'ente, indicante gli oneri presunti per l'anno 2013, da presentare entro il 31 marzo 2013 alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali. L'assegnazione è liquidata, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale, per il 50 per cento in via anticipata entro il 31 maggio 2013, e per il restante 50 per cento alla presentazione della rendicontazione predisposta ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 7/2000 .
49. Per le finalità previste dal comma 48, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, per l'anno 2013, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1736 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
50. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Pocenia un contributo di 50.000 euro per la copertura degli oneri sostenuti per il ricovero e la custodia di cani randagi, da erogare in via anticipata e in unica soluzione sulla base degli oneri preventivati.
51. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 50 è presentata al Servizio competente della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo delle spese. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.
52. Per le finalità previste dal comma 50 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 7.2.1.1134 e del capitolo 1406 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
53. In relazione all'assegnazione concessa a favore dell'Associazione intercomunale "Medio Friuli", a valere sulle risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale dell'anno 2008, per l'intervento relativo all'acquisto di dissuasori, anche semaforici, al posizionamento di guardrail per la sicurezza dei ciclisti, nonché all'acquisto e all'allestimento di un ufficio mobile, revocato in attuazione delle previsioni contenute nell'accordo quadro stipulato in data 8 febbraio 2010, il contributo regionale di 400.000 euro è riassegnato, in un'unica soluzione, a favore del Comune di Codroipo, capofila della suddetta Associazione intercomunale, previa richiesta dell'ente, da presentare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge al Servizio polizia locale e sicurezza, attestante le spese liquidate entro il 31 dicembre 2012 per la realizzazione del suddetto intervento.
54. Per le finalità di cui al comma 53, è autorizzata la spesa di 400.000 euro a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.1153 e del capitolo 1840 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
55. In relazione all'assegnazione concessa a favore della Comunità montana del Friuli Occidentale, a valere sulle risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale dell'anno 2008, per l'intervento relativo al miglioramento dell'arredo urbano e della qualità dei centri abitati, revocato in attuazione delle previsioni contenute nell'accordo quadro stipulato in data 22 luglio 2009, il contributo regionale di 240.000 euro è riassegnato, in un'unica soluzione, a favore della Comunità montana del Friuli Occidentale, previa richiesta dell'ente, da presentare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge al Servizio coordinamento politiche per la montagna, Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, attestante le spese liquidate entro il 31 dicembre 2012 per la realizzazione del suddetto intervento.
56. Per le finalità di cui al comma 55 è autorizzata la spesa di 240.000 euro a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.1153 e del capitolo 1841 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
57. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Dogna, per l'anno 2013, un contributo straordinario di 20.000 euro a titolo di sostegno delle spese sostenute negli anni 2011 e 2012 per opere di messa in sicurezza della viabilità comunale. La domanda, corredata della documentazione giustificativa dei costi sostenuti dall'ente locale ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 7/2000 , è presentata alla Direzione centrale competente in materia di viabilità entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'erogazione è disposta entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
58. Per le finalità previste dal comma 57, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.1153 e del capitolo 1843 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
59. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare in via anticipata al Comune di San Leonardo, per l'anno 2013, un contributo straordinario di 20.000 euro per opere di sistemazione della viabilità comunale tra le frazioni di Merso di Sopra e Cravero.
60. La domanda, corredata di una breve relazione illustrativa del progetto, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di viabilità entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e l'erogazione è disposta entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità e i termini di rendicontazione.
61. Per le finalità previste dal comma 59, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013, a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.1153 e del capitolo 1850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
62. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario da suddividere paritariamente tra i Comuni di Faedis, Nimis e Chiusaforte per interventi urgenti e di messa in sicurezza della viabilità comunale.
63. La domanda, corredata di una breve relazione illustrativa del progetto, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di viabilità entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e l'erogazione è disposta entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità e i termini di rendicontazione.
64. Per le finalità previste dal comma 62, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2013, a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.1153 e del capitolo 1855 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
65. Gli enti beneficiari del riparto di cui all' articolo 13, comma 11, della legge regionale 18/2011 , rendicontano l'assegnazione ricevuta ai sensi del medesimo articolo 13, comma 11, lettera b), presentando entro il 31 marzo 2013 la dichiarazione del responsabile del Servizio attestante gli oneri effettivamente sostenuti nell'anno 2012 per il personale in aspettativa sindacale retribuita, al netto della quota di perequazione a carico della Regione per il medesimo anno 2012. Non si applica la disposizione di cui all' articolo 56, comma 2 bis, della legge regionale 7/2000 .
66. La tempistica relativa all'intervento di recupero degli impianti dello Sporting Primavera, in Campoformido, finanziato con le risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2006 e 2007, di cui all'accordo quadro stipulato in data 26 giugno 2009 fra la Regione e l'Associazione intercomunale "Ambito metropolitano" tra i Comuni di Udine, Campoformido, Pozzuolo del Friuli e Tavagnacco, è fissata per l'ultimazione dell'intervento al 31 dicembre 2015 e per la rendicontazione al 31 dicembre 2016.
67. Il finanziamento relativo all'intervento di cui al comma 66 è erogato, previa richiesta del Comune, in relazione alla certificazione degli stati di avanzamento dell'opera.
68. La tempistica relativa all'intervento di riqualificazione urbana di viale D'Annunzio di competenza del Comune di Gorizia, finanziato con le risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2006, di cui all'accordo quadro stipulato in data 11 maggio 2007 tra la Regione e il Comune di Gorizia, è fissata, per la rendicontazione, al 30 settembre 2013.
69. La tempistica relativa all'intervento di riqualificazione di Borgo Castello, in Gorizia, e il relativo viale d'accesso, secondo stralcio della riqualificazione di viale D'Annunzio di competenza del Comune di Gorizia, finanziato con le risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2007, di cui all'accordo quadro stipulato in data 11 settembre 2008 tra la Regione e l'Associazione intercomunale tra i Comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo, è fissata, per la rendicontazione, al 30 settembre 2013.
70. La tempistica relativa all'intervento di valorizzazione dei siti di interesse ludico-ricreativo-ambientale, complementari al percorso ciclabile della Comunità montana del Friuli Occidentale, finanziato con le risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2007, di cui all'accordo quadro stipulato in data 4 agosto 2008 tra la Regione e la Comunità montana del Friuli Occidentale, è fissata, per la rendicontazione, al 30 giugno 2013.
71. La tempistica relativa all'intervento di realizzazione di itinerari turistici per la valorizzazione di siti di interesse storico-culturale, complementari al percorso ciclabile della Comunità montana del Friuli Occidentale, finanziato con le risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2007, di cui all'accordo quadro stipulato, in data 4 agosto 2008 tra la Regione e la Comunità montana del Friuli Occidentale, è fissata, per la rendicontazione, al 30 giugno 2013.
72. In via di interpretazione autentica dell' articolo 2, comma 27, della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010), e dell' articolo 2, comma 77, della legge regionale 14/2012 , le risorse assegnate alle Comunità montane sono utilizzate dai suddetti enti fino a esaurimento, indipendentemente dall'esercizio finanziario di assegnazione da parte dell'Amministrazione regionale.
73. La Comunità montana del Torre, Natisone e Collio è autorizzata a destinare il finanziamento pluriennale concesso e liquidato con decreto del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 24/SPM del 29 giugno 2010, per la quota relativa al progetto "B2.2. Realizzazione di un progetto/intervento pilota per l'uso combinato di energie rinnovabili di tipo geotermico e fotovoltaico per garantire l'approvvigionamento energetico a un edificio scolastico in Comune di Savogna (430.000 euro)", alla costruzione di un impianto idroelettrico in località Cepletischis in Comune di Savogna.
74. Per la finalità di cui al comma 73, la Comunità montana del Torre, Natisone e Collio presenta alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna domanda di variazione della destinazione del finanziamento, accompagnata dalla variazione al contratto di mutuo alla cui copertura concorrono le risorse impegnate e liquidate con il decreto n. 24/SPM del 2010.
75. La Comunità montana del Friuli Occidentale è autorizzata a destinare il finanziamento pluriennale concesso con decreto del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 3039 del 29 novembre 2010 e liquidato con decreto n. 1803 del 28 settembre 2011 alla realizzazione della sola pista da sci.
76. Per la finalità di cui al comma 75, la Comunità montana del Friuli Occidentale presenta alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna domanda di variazione della destinazione del finanziamento, accompagnata dalla variazione al contratto di mutuo alla cui copertura concorrono le risorse liquidate con il decreto n. 1803 del 2011.
77. Le domande di contributo presentate dai Comuni ai sensi dell'articolo 10, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge regionale 14/2012 e incluse nella graduatoria approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1893 del 31 ottobre 2012, non finanziate con le risorse stanziate dal comma 6 dell'articolo 10 suddetto, per insufficienza delle stesse, sono finanziate dall'Amministrazione regionale, secondo l'ordine di graduatoria, fino a un importo massimo di 150.000 euro a Comune.
78. Ai Comuni finanziabili nel limite di importo di cui al comma 77 il Servizio coordinamento politiche per la montagna della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna comunica la possibilità della concessione del contributo in misura ridotta rispetto all'importo della domanda e richiede l'assenso alla concessione del contributo stesso.
79. I Comuni finanziati in misura ridotta sono autorizzati ad apportare ai progetti le variazioni finalizzate alla riduzione dei costi fino all'importo di contributo concedibile, fermi restando i contenuti del progetto che ne hanno determinato la specifica collocazione in graduatoria. A tal fine i Comuni presentano al Servizio coordinamento politiche per la montagna, assieme all'assenso di cui al comma 78, il progetto esecutivo contenente le variazioni.
80. La comunicazione di cui al comma 78 è effettuata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'assenso da parte dei Comuni è presentato entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
81. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 77 fanno carico a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la Tabella J a carico dell'unità di bilancio 9.2.2.1158 e del capitolo 1064 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
82.
Al comma 66 dell'articolo 10 della legge regionale 11/2011 , le parole << entro il 31 dicembre 2012 >> sono sostituite dalle seguenti: << entro il 30 giugno 2013 >>.

83.
Il comma 43 dell'articolo 3 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), è sostituito dal seguente:
<<43. La rinuncia al mutuo ad avvenuta erogazione o l'anticipata estinzione del medesimo non comportano per l'Ente locale l'obbligo di restituzione alla Regione del beneficio fruito qualora, ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico, l'Ente locale attesti che il suddetto beneficio è stato utilizzato per l'opera oggetto del finanziamento. La Giunta regionale prende atto dell'attestazione dell'Ente locale e adotta le determinazioni necessarie. Gli eventuali oneri conseguenti all'estinzione o alla rinuncia, come quantificati dalla Cassa depositi e prestiti, restano a esclusivo carico dell'Ente locale.>>.

84. Entro il 31 marzo 2013 la Regione può adottare per i Comuni del proprio territorio disposizioni integrative o modificative in materia di assegnazioni finanziarie per il 2013 in relazione a intervenute modifiche della normativa statale sulle imposte locali.
85. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Associazione dei Comuni terremotati e Sindaci della ricostruzione del Friuli, nell'anno 2013, un contributo per la gestione del laboratorio-mostra sul terremoto e la ricostruzione e per le finalità istituzionali dell'Associazione.
86. Per la finalità prevista dal comma 85, l'Associazione dei Comuni terremotati e Sindaci della ricostruzione del Friuli presenta, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita domanda alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali.
87. Con decreto di concessione sono definite le modalità di erogazione e quelle di rendicontazione dell'assegnazione di cui al comma 85.
88. Per le finalità previste dal comma 85, è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2013, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1842 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
89. In considerazione delle limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, l'Amministrazione regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzata a confermare il contributo già concesso al Comune di Tricesimo ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), per i "lavori di riqualificazione dei centri minori - villaggio Morena" fissando i nuovi termini di inizio e fine lavori, nel caso in cui il beneficiario intenda realizzare un lotto funzionale corrispondente al contributo concesso rispetto al progetto o allo studio di fattibilità allegato al decreto di concessione. Per detto intervento trova applicazione l' articolo 9, comma 80, della legge regionale 14/2012 .
90. Ai fini di cui al comma 89, il beneficiario presenta alla struttura regionale competente entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istanza motivata volta a ottenere la conferma del contributo a favore della realizzazione di un'opera diversa o con una destinazione d'uso diversa, alle condizioni stabilite al comma 89.
91. Al fine di favorire la realizzazione di lavori pubblici e di interesse pubblico, in considerazione delle limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, l'Amministrazione regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzata a confermare il contributo già concesso al Comune di Pordenone ai sensi dell' articolo 4, comma 72, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), per i lavori di recupero, ristrutturazione e ampliamento di edifici di pregio architettonico e storico, destinati a ospitare spazi a prevalente uso museale, fissando anche nuovi termini di fine lavori, nel caso in cui il beneficiario intenda realizzare un'opera con una destinazione d'uso diversa rispetto a quella prevista nel progetto o nello studio di fattibilità allegato al decreto di concessione, purché venga mantenuta una destinazione di pubblico interesse.
92. Ai fini di cui al comma 91, il beneficiario presenta alla struttura regionale competente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istanza motivata volta a ottenere la conferma del contributo a favore della realizzazione di un'opera con una destinazione d'uso diversa, alle condizioni stabilite al comma 91.
93. I Comuni capoluogo di provincia sono autorizzati a utilizzare integralmente i finanziamenti assegnati ai sensi dell'articolo 4, commi 109, 110 e 111, della legge regionale 1/2004 , per le medesime finalità e ancorché i termini di rendicontazione siano scaduti.
94. La Regione interviene a favore delle comunità locali interessate all'insediamento di grandi infrastrutture energetiche, anche mediante integrazione delle assegnazioni annuali ai Comuni di riferimento.
95. È istituito l'Albo regionale dei Sindaci emeriti del Friuli Venezia Giulia. Hanno titolo per l'iscrizione all'Albo, tenuto dalla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, i Sindaci cessati dalle funzioni che non abbiano riportato condanne per reati contro la pubblica amministrazione.
96. Per le finalità di cui al comma 95 la Regione, per il tramite della struttura regionale competente, propone ai Sindaci cessati in possesso dei requisiti, quale riconoscimento per l'attività svolta, l'iscrizione all'Albo. Le modalità sono definite con regolamento adottato dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022).
97. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella J.
Note:
1Parole sostituite alla lettera a) del comma 10 da art. 11, comma 4, lettera a), L. R. 5/2013
2Parole sostituite alla lettera b) del comma 10 da art. 11, comma 4, lettera b), L. R. 5/2013
3Parole sostituite al comma 21 da art. 11, comma 4, lettera c), L. R. 5/2013
4Parole sostituite al comma 33 da art. 10, comma 5, lettera a), L. R. 6/2013
5Parole sostituite al comma 38 da art. 10, comma 5, lettera b), L. R. 6/2013
6Comma 40 sostituito da art. 10, comma 5, lettera c), L. R. 6/2013
7Parole sostituite alla lettera a) del comma 10 da art. 10, comma 12, L. R. 6/2013
8Comma 33 sostituito da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 12/2013
9Comma 34 abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 12/2013
10Comma 35 abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 12/2013
11Comma 36 abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 12/2013
12Comma 37 abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 12/2013
13Comma 38 abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 12/2013
14Comma 39 abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 12/2013
15Comma 40 abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 12/2013
16Parole sostituite al comma 41 da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 12/2013
17Comma 44 sostituito da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 12/2013
18Comma 45 sostituito da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 12/2013
19Comma 45 bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera e), L. R. 12/2013
20Comma 67 sostituito da art. 10, comma 46, L. R. 23/2013
21Comma 20 abrogato da art. 69, comma 1, lettera b), L. R. 26/2014 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 14/2011.
22Parole sostituite al comma 85 da art. 10, comma 34, L. R. 27/2014
23Parole sostituite al comma 66 da art. 55, comma 1, L. R. 10/2016
24Parole soppresse al comma 95 da art. 30, comma 1, L. R. 4/2018
25Comma 96 sostituito da art. 9, comma 13, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.