LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  29/12/2012
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CAPO IX
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO, DEMANIO IDRICO E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Art. 203

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013
2Articolo abrogato da art. 65, comma 1, lettera t), L. R. 11/2015
Art. 204

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 65, comma 1, lettera t), L. R. 11/2015
Art. 205

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 65, comma 1, lettera t), L. R. 11/2015
Art. 206

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 65, comma 1, lettera t), L. R. 11/2015
Art. 207

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 65, comma 1, lettera t), L. R. 11/2015
Art. 208

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 28, comma 1, lettera h), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, a seguito dell'abrogazione dell'art. 4, c. 44, L.R. 22/2010.
Art. 209

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 65, comma 1, lettera l), L. R. 11/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 13, L.R. 16/2008.
Art. 210
1.
Al comma 2 dell'articolo 68 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), le parole << entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge >> sono soppresse.

Art. 211

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 65, comma 1, lettera t), L. R. 11/2015
Art. 212
 (Concessioni di superfici prative costituenti argini e sponde di corsi d'acqua)
1. Le concessioni di superfici prative a imprese agricole, costituenti argini e sponde di corsi d'acqua appartenenti al demanio idrico regionale, sono autorizzate da parte della struttura regionale competente senza il pagamento del canone, secondo il disposto dell'articolo 14, comma 2, lettera b), della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), al fine di consentire la manutenzione degli argini mediante sfalcio delle essenze erbacee, senza oneri per la Regione.