LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  29/12/2012
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CAPO VI
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA E CARBURANTI
Art. 187
1.
Al comma 29 dell'articolo 4 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), la parola << novanta >> è sostituita dalla seguente: << centocinquanta >>.

Art. 188
1. All'articolo 16 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera j) del comma 2 dopo le parole << caratteristiche tecniche equivalenti a quelle esistenti >> sono inserite le seguenti: << , tenuto conto dello sviluppo tecnologico >>;

b)
dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
<<10 bis. Per gli interventi di cui al comma 10 il gestore della linea elettrica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta ai Comuni interessati la denuncia di inizio attività, accompagnata da una dettagliata relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dal progetto definitivo, che assevera la conformità urbanistica delle opere da realizzare ai sensi del comma 1, nonché il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni. Qualora la variante interessi aree sottoposte a un vincolo, il termine di trenta giorni decorre dalla data del rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole la denuncia è priva di effetti.
10 ter. Nei casi di cui al comma 10 bis la sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risultino la data di ricevimento della denuncia stessa, l'elenco dei documenti presentati a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari. Il Comune interessato, ove entro il termine indicato al comma 10 bis riscontri l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento. Il Comune interessato può richiedere al proponente la stipula di un'apposita convenzione a garanzia del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 23, comma 2.>>.

Art. 189
1.
Dopo il comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Gli effluenti zootecnici possono essere utilizzati negli impianti per la produzione di energia da biomasse e biogas in quanto classificabili come sottoprodotti ai sensi dell' articolo 184 bis del decreto legislativo 152/2006 . La verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall' articolo 184 bis, comma 1, del decreto legislativo 152/2006 viene effettuata sulla base di apposita relazione, allegata al progetto, redatta e sottoscritta da professionista abilitato.>>.

Art. 190
1. All'articolo 34 della legge regionale 19/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera f) del comma 1 dopo le parole << di cui >> sono inserite le seguenti: << , laddove possibile, >>;

b)
alla lettera h) del comma 1 dopo le parole << di car-sharing >> sono aggiunte le seguenti: << , eventuali attività commerciali integrative, come definite dalle lettere p) ovvero o) >>.

Art. 191

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 7, comma 10, lettera a), L. R. 12/2018 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 35, c. 7, L.R. 19/2012.