LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  29/12/2012
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CAPO III
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTISISMICA E TUTELA FISICA DEL TERRITORIO
Art. 170
 (Riammissione ai contributi di cui alla legge regionale 30/1988)
1. Le domande già inserite nelle graduatorie formate ai sensi della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30 (Modalità e procedure di intervento per il recupero strutturale e l'adeguamento antisismico degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1976 in attuazione dell' articolo 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 879 ), anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ricostruzione delle zone terremotate), ed escluse dal contributo in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 60, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), già collocate nella graduatoria per l'esercizio 2006 ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 24 (Disposizioni per il completamento del processo di ricostruzione), sono riammesse d'ufficio al contributo.
2. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullati e, per l'effetto, le domande stesse sono fatte salve ai fini della concessione dei relativi contributi.
Art. 171
1.
Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), è aggiunta la seguente:
<<c bis) gli interventi che per la loro limitata importanza statica sono esentati dagli adempimenti di cui agli articoli 65 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 .>>.

Note:
1Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 300 del 2 dicembre 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 51 del 18 dicembre 2013), l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
Art. 172
1.
La lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 16/2009 è sostituita dalla seguente:
<<b) gli edifici e le opere diversi da quelli previsti alla lettera a);>>.

Art. 174
1. All'articolo 15 della legge regionale 16/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << dal piano per l'assetto idrogeologico di riferimento ai sensi dell'articolo 65 >> sono sostituite dalle seguenti: << dal piano di bacino e dal piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) di riferimento, rispettivamente, ai sensi degli articoli 65 e 67 >>;

b)
dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
<<6 bis. La Regione provvede alla redazione della cartografia geologico-tecnica, nonché alla pubblicazione di studi e cartografie di carattere geologico e geotematico riguardanti il territorio regionale.>>.

2. Per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 15, comma 6 bis, della legge regionale 16/2009, come aggiunto dal comma 1, lettera b), è prevista la spesa di 430.319 euro a valere sullo stanziamento all'uopo previsto a carico dell'unità di bilancio 3.1.1.5057 e del capitolo 2197 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.