LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  29/12/2012
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CAPO X
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI HABITAT, PARCHI E RISERVE NATURALI
Art. 213
1. All'articolo 9 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:
<<2 bis. Il perimetro provvisorio del parco o della riserva naturale regionale riprodotto nella cartografia allegata alla legge istitutiva è riportato sulla carta tecnica regionale numerica (CTRN) di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63 (Disposizioni in materia di cartografia regionale e di sistema informativo territoriale cartografico), almeno alla scala 1:15.000. Il perimetro riportato sulla CTRN è approvato con decreto del Presidente della Regione.
2 ter. Il perimetro provvisorio del parco o della riserva naturale regionale può essere modificato su richiesta dell'organo gestore, supportata da motivazioni tecniche compatibili con le finalità della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato ai sensi dell'articolo 8.>>;

b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Successivamente all'entrata in vigore della legge istitutiva possono essere approvate, con il procedimento di cui al comma 2 ter, modifiche del perimetro del parco o della riserva richieste da un Comune confinante non compreso in tale perimetro, relativamente al territorio di propria competenza.>>.

Art. 214
1.
Il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 42/1996 è sostituito dal seguente:
<<3. Il PCS ha valore di piano urbanistico e sostituisce, ovvero attua i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello. Il PCS dei parchi regionali assume altresì valore di piano paesaggistico ai sensi dell' articolo 25 della legge 394/1991 qualora siano applicati gli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137 ), fermo restando quanto previsto dall'articolo 145 del medesimo decreto legislativo.>>.

Art. 215
1.
Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 42/1996 le parole << entro e non oltre sessanta giorni dall'invio, >> sono soppresse.

Art. 216
1. All'articolo 22 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 5 le parole << decreto del Presidente della Giunta regionale, previa >> sono soppresse;

b)
il comma 7 è sostituito dal seguente:
<<7. I nominativi del Presidente e del suo sostituto sono comunicati alla struttura regionale competente in materia di ambienti naturali, entro quindici giorni dalla data della nomina.>>.

Art. 217
1.
L'articolo 27 della legge regionale 42/1996 è sostituito dal seguente:
<<Art. 27
 (Controllo sugli atti)
1. Il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il conto consuntivo sono trasmessi, entro dieci giorni dalla loro adozione, alla struttura regionale competente in materia di ambienti naturali che provvede a trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e del parere acquisito ai sensi del comma 4, alla Giunta regionale per l'approvazione.
2. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1 entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento degli stessi da parte della struttura regionale competente in materia di ambienti naturali. Decorso inutilmente tale termine le deliberazioni diventano comunque esecutive.
3. Il termine di quarantacinque giorni di cui al comma 2 è sospeso per una sola volta per l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori.
4. Sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di risorse economiche e finanziarie gli atti di cui al comma 1 per il parere di competenza.
5. Gli Enti parco trasmettono alla Regione le deliberazioni concernenti gli atti di programmazione annuali e pluriennali di attività entro dieci giorni dall'adozione. La Giunta regionale li approva in applicazione del comma 2, fatto salvo quanto stabilito ai commi 6 e 7.
6. La struttura regionale competente in materia di ambienti naturali, entro venti giorni dal ricevimento degli atti di cui al comma 5, può assegnare un termine per sanare eventuali vizi di legittimità o di merito riscontrati. Qualora l'Ente Parco non ottemperi alle richieste dell'Amministrazione regionale, entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, gli atti di cui al comma 5 possono essere annullati per vizi di legittimità ovvero rinviati a nuovo esame per ragioni di merito, con deliberazione della Giunta regionale.
7. Gli atti riesaminati sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di ambienti naturali, nel termine di dieci giorni dall'adozione per le finalità di cui ai commi 5 e 6.
8. Gli atti che non rientrano nei commi 1 e 5 diventano esecutivi decorsi dieci giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente parco, da effettuarsi entro otto giorni dall'adozione. Qualora il Consiglio direttivo ravvisi il carattere d'urgenza, il medesimo dispone che la deliberazione sia immediatamente esecutiva.>>.

Art. 218
1.
Al comma 5 dell'articolo 36 della legge regionale 42/1996 le parole << L'Organo gestore, al fine di ricomporre eventuali squilibri ecologici accertati attraverso specifici programmi di monitoraggio, può comunque autorizzare o disporre i prelievi faunistici che si rendessero necessari per l'effettuazione dei monitoraggi sanitari medesimi o a fini eutanasici, avvalendosi >> sono sostituite dalle seguenti: << Ai sensi dell' articolo 22, comma 6, della legge 394/1991 , l'Organo gestore può autorizzare o disporre i prelievi faunistici necessari a ricomporre squilibri ecologici. A tal fine si avvale >>.

Art. 219
1.
Al comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 42/1996 le parole << dal Direttore dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali. Nelle more dell'assegnazione dell'incarico di Direttore dell'Ente parco, tale competenza è esercitata, anche per i parchi, dal Direttore dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali >> sono sostituite dalle seguenti: << dalla struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale >>.

Art. 220
1.
Alla lettera m bis) del comma 2 dell'articolo 54 della legge regionale 42/1996 le parole << nominato dal Consiglio comunale >> sono sostituite dalle seguenti: << nominato dal Comune >>.

Art. 221

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera f), L. R. 20/2021
Art. 222

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 21/2013
Art. 223
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), è aggiunto il seguente:
<<1 bis. La Regione armonizza la disciplina inerente i prati stabili e i siti della Rete Natura 2000, individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 , relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009 , concernente la conservazione degli uccelli selvatici, affinché siano perseguite le rispettive finalità in forme tra loro coordinate e complementari.>>.

Art. 224
1. All'articolo 11 della legge regionale 9/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), e c), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro ogni 1.000 metri quadrati danneggiati o frazioni superiori ai 500 metri quadrati. La sanzione è applicata in misura pari al minimo edittale per violazioni che interessino superfici inferiori ai 1.000 metri quadrati.>>;

b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), e comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da 50 euro a 500 euro ogni 1.000 metri quadrati danneggiati. La sanzione è applicata in misura pari al minimo edittale per violazioni che interessino superfici inferiori ai 1.000 metri quadrati.>>;

c)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. La sanzione è triplicata nel minimo e nel massimo edittale qualora le fattispecie di cui ai commi 1 e 2 si verifichino all'interno di siti Natura 2000 designati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE o interessino habitat definiti prioritari dalla direttiva 92/43/CEE inclusi nell'inventario.>>;

d)
Il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. All'irrogazione delle sanzioni provvede la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).>>.

Art. 225
1.
Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), le parole << In particolare >> sono sostituite dalle seguenti: << Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, n. 184 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)) >>.

Art. 226
1.
Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), le parole << In particolare >> sono sostituite dalle seguenti: << Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, n. 184 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)) >>.

Art. 227
1.
Al comma 7 dell'articolo 10 della legge regionale 7/2008 dopo le parole << entro i sessanta giorni successivi >> sono inserite le seguenti: << alla pubblicazione dell'avviso sul Bollettino ufficiale della Regione >>.