LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  29/12/2012
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO
Art. 80
1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera i) le parole << formativi e di orientamento, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 (Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all' articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 , sui tirocini formativi e di orientamento) >> sono soppresse;

b)
la lettera p) è sostituita dalla seguente:
<<p) gli adempimenti in materia di lavoro previsti dall' articolo 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).>>.

Art. 81
1. All'articolo 3 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera b) del comma 1 è abrogata;

b)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Gli interventi previsti dal Programma triennale che prevedono la concessione di incentivi economici sono disciplinati da appositi regolamenti contenenti criteri e modalità di concessione.>>;

c)
i commi 6 e 7 sono abrogati.

Art. 82
1. All'articolo 16 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << In attuazione del >> sono sostituite dalle seguenti: << In conformità al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell' articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 ), e all'articolo 10, comma 4, del >>;

b)
al comma 4 le parole << ai sensi dell' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 196/2000 >> sono sostituite dalle seguenti: << ai sensi dell' articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 198/2006 >> e le parole << dall'articolo 3, commi 1, 4 e 5, del medesimo decreto legislativo 196/2000 >> sono sostituite dalle seguenti: << dall'articolo 15, commi 1, 4 e 5, del decreto legislativo 198/2006 >>.

Art. 83

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 20/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 19, commi 1 e 4, L.R. 18/2005.
Art. 85
 (Inserimento dell'articolo 21 ante nella legge regionale 18/2005)
1.
Prima dell'articolo 21 della legge regionale 18/2005 è inserito il seguente:
<<Art. 21 ante
 (Rete regionale dei Servizi per l'impiego)
1. La Regione valorizza lo sviluppo di una moderna rete di servizi per il mercato del lavoro, favorendone la crescita, l'integrazione e la specializzazione, allo scopo, in particolare di:
a) promuovere la nascita e lo sviluppo di servizi specialistici, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche attraverso l'integrazione tra operatori pubblici e privati del territorio;
b) sostenere lo sviluppo delle filiere produttive, delle reti d'impresa e dei distretti industriali e terziari, anche attraverso il contributo della bilateralità.>>.

Art. 86
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 18/2005 è inserito il seguente:
<<1 bis. La Regione promuove lo sviluppo dell'imprenditoria quale fattore di crescita socio - economica e territoriale.>>.

Art. 87
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 18/2005 sono aggiunti i seguenti:
<<2 bis. La Regione promuove l'inserimento lavorativo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di soggetti in condizione di particolare svantaggio occupazionale anche tramite il sostegno a iniziative di lavoro di pubblica utilità realizzate da Amministrazioni pubbliche.
2 ter. La Regione sostiene percorsi, condivisi fra le parti, finalizzati alla realizzazione di incrementi degli organici aziendali, anche tramite la stipulazione di contratti di solidarietà espansivi.>>.

Art. 88
1. All'articolo 40 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << in via sperimentale >> sono soppresse;

b)
alla lettera b) del comma 2 le parole << e che in ogni caso non può eccedere un quinto del totale >> sono soppresse.

Art. 89
1. All'articolo 44 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 1 la parola << dirigente >> è soppressa;

b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), è previsto anche un componente supplente che sostituisce il componente effettivo in caso di sua assenza o impedimento.>>.

Art. 90
1.
L'articolo 61 della legge regionale 18/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 61
 (Aspetti formativi del contratto di apprendistato)
1. La Regione promuove un'offerta stabile di formazione rivolta a lavoratori assunti con contratto di apprendistato anche al fine di favorirne e incrementarne l'occupabilità.
2. La Regione, sentite le parti sociali, disciplina le modalità di erogazione dell'offerta formativa di propria competenza rivolta agli apprendisti.>>.

Art. 92
1. All' articolo 63 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica, dopo la parola <<tirocini>> la parola <<formativi>> è soppressa;
b) al comma 1 dopo la parola <<tirocini>> sono soppresse le seguenti: <<formativi e di orientamento>>;
c)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. La Regione disciplina i tirocini nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla normativa nazionale, individuando in particolare i soggetti promotori, i limiti numerici dei tirocinanti in base al numero di dipendenti e i contenuti delle convenzioni e del progetto formativo.>>.

Art. 93
1.
L'articolo 65 della legge regionale 18/2005 è sostituto dal seguente:
<<Art. 65
 (Interventi per il sostegno al reddito)
1. La Regione promuove un utilizzo degli ammortizzatori sociali informato all'integrazione fra politiche attive e politiche passive del lavoro.
2. La Regione supporta gli interventi attuati dagli enti bilaterali in funzione integrativa e complementare rispetto al sistema degli ammortizzatori sociali previsto dalla vigente normativa nazionale.
3. La Regione promuove l'utilizzo del contratto di solidarietà difensivo, quale strumento privilegiato e condiviso fra le parti di gestione delle eccedenze di personale.
4. La Regione promuove e sostiene strumenti di anticipazione ai lavoratori dei trattamenti di integrazione salariale, nelle ipotesi in cui l'anticipazione non possa essere garantita dal datore di lavoro.>>.

Art. 94
1.
Il comma 6 dell'articolo 77 della legge regionale 18/2005 è sostituito dal seguente:
<<6. Gli incentivi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria in materia e, in particolare, dei limiti di importo e di durata previsti dalla normativa in materia di aiuti di Stato e di aiuti "de minimis".>>.