LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  29/12/2012
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CAPO IV
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO E CAMERE DI COMMERCIO
Art. 76
 (Modifica alla legge regionale 12/2002)
1.
Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è inserito il seguente:
<<4 bis. L'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione), è consentita solamente in officine con sede fissa, in conformità alle disposizioni vigenti, in particolare, in materia di tutela ambientale e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Fanno eccezione gli interventi di emergenza o di manutenzione e riparazione di macchinari agricoli.>>.

Art. 77
1. All'articolo 79 della legge regionale 17 giugno 2011, n. 7 (Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005, e 11/2009 in materia di attività economiche), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 4 bis le parole << 31 dicembre 2012 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2013 >>;

b)
il comma 15 è sostituito dal seguente:
<<15. Entro il 31 dicembre 2013 le imprese di panificazione già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, comunicano il nominativo del responsabile di panificazione allo sportello unico territorialmente competente; trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 6.>>;

c)
al comma 17 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << Le medesime imprese sono tenute a designare il responsabile tecnico di cui all'articolo 40 ter, commi 2 e 3, della legge regionale 12/2002, qualora in possesso di uno dei requisiti previsti dall' articolo 2, comma 2, lettera d), della legge 84/2006 e a darne comunicazione allo sportello unico territorialmente competente entro il 31 dicembre 2013; trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 6. >>;

d)
il comma 18 è sostituito dal seguente:
<<18. In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2014, le imprese di tintolavanderia impossibilitate a designare il responsabile tecnico in possesso di uno dei requisiti previsti dall' articolo 2, comma 2, della legge 84/2006 , sono autorizzate ad avviare o a proseguire lo svolgimento dell'attività a condizione che, entro il medesimo termine, designino il responsabile tecnico di cui all'articolo 40 ter, commi 2 e 3, della legge regionale 12/2002, e ne comunichino il nominativo allo sportello unico territorialmente competente; trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 6.>>.

Art. 78
 (Canali contributivi delegati a Unioncamere)
1. In caso di delega a Unioncamere della gestione dei canali contributivi ai sensi dell'articolo 2, comma 85, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), e dell'articolo 20, comma 3, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), trova applicazione la disciplina di cui agli articoli 42, comma 2, e 45 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004).
Art. 79
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), è inserito il seguente:
<<2 bis. Il finanziamento previsto al comma 1 è comprensivo del rimborso spese da destinare alle Camere di commercio di Udine e Pordenone secondo le modalità definite con l'accordo di cui al medesimo comma 1.>>.