LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  29/12/2012
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO
Art. 44

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 3, lettera e), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, L.R. 21/2016.
2Il regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, è stato emanato con DPReg. 25/7/2017, n. 0172/Pres (B.U.R. 2/8/2017, n. 31) ed è in vigore dal 3/8/2017.
Art. 45

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 3, lettera e), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, L.R. 21/2016.
2Il regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, è stato emanato con DPReg. 25/7/2017, n. 0172/Pres (B.U.R. 2/8/2017, n. 31) ed è in vigore dal 3/8/2017.
Art. 46

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera v), L. R. 21/2016
Art. 47

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera v), L. R. 21/2016
Art. 48

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera v), L. R. 21/2016
Art. 50

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera v), L. R. 21/2016
Art. 51
 (Inserimento dell'articolo 137 bis nella legge regionale 2/2002)
1.
Dopo l'articolo 137 della legge regionale 2/2002 è inserito il seguente:
<<Art. 137 bis
 (Aggregazioni tra operatori economici nel settore del turismo all'aria aperta e a carattere sportivo denominate "Centri di turismo attivo")
1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce e promuove, tramite TurismoFVG, le aggregazioni tra operatori economici nel settore del turismo all'aria aperta e a carattere sportivo denominate "Centri di turismo attivo", finalizzate all'offerta congiunta di servizi di fruizione turistica, naturalistica e sportiva del territorio regionale.
2. Ai fini del comma 1, per operatori economici nel settore del turismo all'aria aperta e a carattere sportivo si intende qualunque persona fisica o giuridica rientrante tra i professionisti abilitati all'esercizio delle professioni turistiche disciplinate dal Titolo VIII o tra gli operatori qualificati per l'insegnamento, anche con finalità non agonistiche, degli sport all'aria aperta, ovvero un raggruppamento di tali persone, anche se non perseguono un preminente scopo di lucro e non dispongono della struttura organizzativa di un'impresa.
3. Con regolamento, adottato previo parere della Commissione consiliare competente, sono disciplinati i requisiti e le modalità per l'attribuzione della denominazione "Centro di turismo attivo", nonché le forme di promozione attuate dalla TurismoFVG.>>.