LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  29/12/2012
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

TITOLO II
 ATTIVITÀ PRODUTTIVE
CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO
Art. 44

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 3, lettera e), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, L.R. 21/2016.
2Il regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, è stato emanato con DPReg. 25/7/2017, n. 0172/Pres (B.U.R. 2/8/2017, n. 31) ed è in vigore dal 3/8/2017.
Art. 45

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 3, lettera e), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, L.R. 21/2016.
2Il regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, è stato emanato con DPReg. 25/7/2017, n. 0172/Pres (B.U.R. 2/8/2017, n. 31) ed è in vigore dal 3/8/2017.
Art. 46

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera v), L. R. 21/2016
Art. 47

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera v), L. R. 21/2016
Art. 48

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera v), L. R. 21/2016
Art. 50

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera v), L. R. 21/2016
Art. 51
 (Inserimento dell'articolo 137 bis nella legge regionale 2/2002)
1.
Dopo l'articolo 137 della legge regionale 2/2002 è inserito il seguente:
<<Art. 137 bis
 (Aggregazioni tra operatori economici nel settore del turismo all'aria aperta e a carattere sportivo denominate "Centri di turismo attivo")
1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce e promuove, tramite TurismoFVG, le aggregazioni tra operatori economici nel settore del turismo all'aria aperta e a carattere sportivo denominate "Centri di turismo attivo", finalizzate all'offerta congiunta di servizi di fruizione turistica, naturalistica e sportiva del territorio regionale.
2. Ai fini del comma 1, per operatori economici nel settore del turismo all'aria aperta e a carattere sportivo si intende qualunque persona fisica o giuridica rientrante tra i professionisti abilitati all'esercizio delle professioni turistiche disciplinate dal Titolo VIII o tra gli operatori qualificati per l'insegnamento, anche con finalità non agonistiche, degli sport all'aria aperta, ovvero un raggruppamento di tali persone, anche se non perseguono un preminente scopo di lucro e non dispongono della struttura organizzativa di un'impresa.
3. Con regolamento, adottato previo parere della Commissione consiliare competente, sono disciplinati i requisiti e le modalità per l'attribuzione della denominazione "Centro di turismo attivo", nonché le forme di promozione attuate dalla TurismoFVG.>>.

CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO E TERZIARIO
Art. 52
1.
La lettera s) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 << Disciplina organica del turismo >>), è sostituita dalla seguente:
<<s) segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA): la segnalazione di cui all' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), con la quale l'operatore attesta in particolare di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente e di aver rispettato le norme igienico - sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d'uso con riferimento all'attività che si intende esercitare, pena il divieto di prosecuzione dell'attività iniziata;>>.

Art. 53
1. All'articolo 6 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 1 dopo le parole << dichiarati falliti >> sono aggiunte le seguenti: << , fino alla chiusura del fallimento >>;

b)
alla lettera c) del comma 1 le parole << ai titoli II e VIII del Libro II del codice penale , ovvero di ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina >> sono sostituite dalle seguenti: << al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale , ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione, rapina, nonché coloro che abbiano riportato una condanna a pena detentiva o a pena pecuniaria, con sentenza passata in giudicato anche emessa in esecuzione dell' articolo 444 del codice di procedura penale , per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II, del codice penale >>;

c)
alla lettera d) del comma 1 le parole << per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 del codice penale , o >> sono soppresse;

d)
la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<e) coloro che siano sottoposti o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ), incluse misure di sicurezza non detentive, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione.>>;

e)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Fermo restando quanto prescritto al comma 1 non possono, altresì, esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato anche emessa in esecuzione dell' articolo 444 del codice di procedura penale , una condanna a pena detentiva o a pena pecuniaria per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.>>;

f)
al comma 2 le parole << o si sia in altro modo estinta. >> sono sostituite dalle seguenti: << ; qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. >>.

Art. 54
1. All'articolo 7 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale;>>;

b)
la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, nel cui corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.>>;

c)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Quanto prescritto al comma 2, lettera c), viene attestato dall'istituto che ha rilasciato il titolo.>>.

Art. 55
1. All'articolo 8 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 dopo le parole << di cui all'articolo 7 >> sono aggiunte le seguenti: << , ferma restando la conoscenza della lingua italiana, secondo le prescrizioni di cui alla legge vigente e fermo restando che il 50 per cento del numero di ore di durata del corso è dedicato alle materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni relative all'igiene e alla sicurezza alimentare e dei prodotti, nonché alla tutela della salute e della sicurezza del consumatore, in base anche a quanto stabilito dal codice del consumo >>;

b)
al comma 3 dopo le parole << corsi facoltativi di aggiornamento. >> sono aggiunte le seguenti: << A tal fine i CAT istituiscono un libretto di registrazione dei corsi di aggiornamento frequentati dagli operatori del settore. >>.

Art. 56
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 29/2005 è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Possono essere designati più soggetti in sostituzione dei componenti di cui al comma 1.>>.

Art. 57

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 10, L.R. 29/2005.
Art. 58
1. All'articolo 39 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 le parole << possono soltanto trasferire l'azienda in proprietà >> sono sostituite dalle seguenti: << possono anche trasferire in gestione l'azienda >>;

b)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Il subentrante per causa di morte ha la facoltà di continuare l'attività del dante causa provvisoriamente e improrogabilmente per sei mesi, fermo restando quanto prescritto ai commi 2 e 3.>>.

Art. 59

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 9/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 41, c. 2 bis, L.R. 29/2005.
Art. 60

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 44, L.R. 29/2005.
Art. 61
1.
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 66 della legge regionale 29/2005 è sostituita dalla seguente:
<<a) negli esercizi annessi alle strutture ricettive, limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;>>.

Art. 62
1.
Il comma 2 dell'articolo 67 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:
<<2. L'attività di intrattenimento e svago si intende prevalente se riguarda oltre la metà del volume d'affari.>>.

Art. 63
1. All'articolo 68 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio solo nelle zone soggette a tutela ai sensi dell'articolo 69. Negli altri casi, l'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi medesimi sono soggetti a segnalazione certificata d'inizio attività.>>;

b)
i commi 6 e 7 sono abrogati.

Art. 64
 (Modifica all'articoli 69 della legge regionale 29/2005)
1.
Il comma 1 dell'articolo 69 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:
<<1. I Comuni, nel rispetto di quanto stabilito ai sensi dei commi 2 e 3, determinano i criteri e le condizioni relativi al rilascio delle autorizzazioni per la nuova apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione nelle zone del territorio da assoggettare a tutela.>>.

Art. 65
 (Modifica all'articoli 70 della legge regionale 29/2005)
1.
Al comma 1 dell'articolo 70 della legge regionale 29/2005 dopo le parole << esercizi di somministrazione >> sono inserite le seguenti: << ai sensi dell'articolo 69 >>.

Art. 66
1. All'articolo 72 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Il subentrante per causa di morte ha la facoltà di continuare l'attività del dante causa provvisoriamente e improrogabilmente per sei mesi, fermo restando quanto prescritto ai commi 2, 3 e 5.>>;

b)
al comma 5 le parole << possono soltanto trasferire l'azienda in proprietà >> sono sostituite dalle seguenti: << possono anche trasferire in gestione l'azienda >>.

Art. 67
1.
Alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 83 della legge regionale 29/2005 dopo le parole << conformità alle norme >> sono inserite le seguenti: << edilizie, incluse quelle relative all'impatto acustico, >>.

Art. 68
1.
L'articolo 87 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 87
 (Salvaguardia e valorizzazione dei locali storici del Friuli Venezia Giulia)
1. La Regione salvaguarda e valorizza i pubblici esercizi, gli esercizi commerciali e le farmacie, in esercizio da almeno sessanta anni, che abbiano valore storico o artistico o che costituiscano testimonianza storica, culturale o tradizionale, regionale o locale.
2. La Regione procede al riconoscimento dei locali storici di cui al comma 1 in base all'istruttoria del Comune competente per territorio, che provvede al censimento degli stessi locali.
3. La Giunta regionale adotta la scheda e la metodologia di rilevazione al fine del censimento, con la previsione di raccolta dei dati relativi alla localizzazione, alla descrizione del locale e dell'attività svolta, all'inventario degli arredi e degli strumenti d'epoca e del loro stato di conservazione, alla datazione del locale e alle attività storicamente significative.
4. Il Comune, conclusa l'istruttoria, invia alla Regione e alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, copia delle schede del censimento effettuato.
5. Le associazioni per la tutela dei locali storici e le associazioni e istituti con finalità di tutela del patrimonio culturale, possono indicare al Comune i locali meritevoli di essere censiti e collaborare alla formazione della documentazione prevista dalla scheda di cui al comma 3.
6. La Regione provvede, al termine dell'istruttoria conclusa dal Comune, al riconoscimento formale di "Locale storico del Friuli Venezia Giulia" con deliberazione della Giunta regionale pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
7. La datazione dell'attività di esercizio è attestata dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio o dai Comuni ove ha sede l'esercizio e da eventuale ulteriore documentazione.
8. Il Comune può provvedere a revisioni anche annuali del censimento.
9. Qualora il Comune non abbia provveduto al censimento, i titolari dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e delle farmacie, i proprietari dei locali o le associazioni di tutela dei locali storici o le associazioni aventi come finalità la tutela del patrimonio culturale possono presentare al Comune i documenti relativi ai dati di cui al comma 3 e il Comune provvede, in presenza dei requisiti di cui al comma 1, a inserire l'esercizio nel censimento entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.>>.

Art. 70
1.
L'articolo 89 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 89
 (Sostegno degli interventi di tutela e valorizzazione dei locali storici)
1. Il Comune può concedere contributi, fino a un massimo del 50 per cento della spesa ammissibile, per interventi di tutela e valorizzazione dei locali storici riconosciuti ai sensi dell'articolo 87, in favore dei titolati dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e delle farmacie o dei proprietari dei locali stessi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.
2. Il Comune disciplina i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1, in conformità al proprio ordinamento.
3. La Regione concorre al sostegno degli interventi di cui al comma 1, con contributi in favore dei Comuni a seguito della formazione, da parte degli stessi, della graduatoria delle domande ammissibili al contributo di cui al comma 1, in misura non superiore al 30 per cento della spesa ammissibile.
4. Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità di concessione dei contributi in favore dei Comuni previsti dal comma 3.>>.

Art. 71
1.
Al comma 2 dell'articolo 105 della legge regionale 29/2005 dopo le parole << altre indagini e studi eventualmente disposti >> sono inserite le seguenti: << dagli uffici competenti per materia >>.

Art. 72

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 109 bis, L.R. 29/2005.
CAPO III
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERAZIONE
Art. 73
1.
Il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), è sostituito dal seguente:
<<2. Le revisioni ordinarie a enti cooperativi e le revisioni straordinarie a enti cooperativi e banche di credito cooperativo sono effettuate dalla Direzione attingendo, con le modalità e i criteri previsti dal regolamento di cui al comma 6 bis, da una lista di accreditamento comprendente revisori individuati nell'ambito dell'Elenco di cui all'articolo 21 o dipendenti regionali del Servizio competente in materia di vigilanza sulle cooperative, di categoria non inferiore alla C. Nei confronti degli enti cooperativi aderenti alle Associazioni, le revisioni ordinarie sono svolte dalle stesse a mezzo di revisori iscritti nell'Elenco e da esse incaricati.>>.

Art. 74
 (Interpretazione autentica dell'articolo 21, comma 3 della legge regionale 27/2007)
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 27/2007, per corsi promossi dall'Amministrazione regionale ovvero dal Ministero competente si intendono anche i corsi autorizzati dall'Amministrazione regionale o dal Ministero competente.
Art. 75
1.
Al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 20/2006 dopo le parole << assistenziale e assicurativa. >> sono aggiunte le seguenti: << Sono fatti salvi i casi di intervenuta estinzione del procedimento sanzionatorio. >>.

CAPO IV
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO E CAMERE DI COMMERCIO
Art. 76
 (Modifica alla legge regionale 12/2002)
1.
Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è inserito il seguente:
<<4 bis. L'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione), è consentita solamente in officine con sede fissa, in conformità alle disposizioni vigenti, in particolare, in materia di tutela ambientale e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Fanno eccezione gli interventi di emergenza o di manutenzione e riparazione di macchinari agricoli.>>.

Art. 77
1. All'articolo 79 della legge regionale 17 giugno 2011, n. 7 (Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005, e 11/2009 in materia di attività economiche), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 4 bis le parole << 31 dicembre 2012 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2013 >>;

b)
il comma 15 è sostituito dal seguente:
<<15. Entro il 31 dicembre 2013 le imprese di panificazione già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, comunicano il nominativo del responsabile di panificazione allo sportello unico territorialmente competente; trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 6.>>;

c)
al comma 17 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << Le medesime imprese sono tenute a designare il responsabile tecnico di cui all'articolo 40 ter, commi 2 e 3, della legge regionale 12/2002, qualora in possesso di uno dei requisiti previsti dall' articolo 2, comma 2, lettera d), della legge 84/2006 e a darne comunicazione allo sportello unico territorialmente competente entro il 31 dicembre 2013; trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 6. >>;

d)
il comma 18 è sostituito dal seguente:
<<18. In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2014, le imprese di tintolavanderia impossibilitate a designare il responsabile tecnico in possesso di uno dei requisiti previsti dall' articolo 2, comma 2, della legge 84/2006 , sono autorizzate ad avviare o a proseguire lo svolgimento dell'attività a condizione che, entro il medesimo termine, designino il responsabile tecnico di cui all'articolo 40 ter, commi 2 e 3, della legge regionale 12/2002, e ne comunichino il nominativo allo sportello unico territorialmente competente; trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 6.>>.

Art. 78
 (Canali contributivi delegati a Unioncamere)
1. In caso di delega a Unioncamere della gestione dei canali contributivi ai sensi dell'articolo 2, comma 85, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), e dell'articolo 20, comma 3, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), trova applicazione la disciplina di cui agli articoli 42, comma 2, e 45 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004).
Art. 79
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), è inserito il seguente:
<<2 bis. Il finanziamento previsto al comma 1 è comprensivo del rimborso spese da destinare alle Camere di commercio di Udine e Pordenone secondo le modalità definite con l'accordo di cui al medesimo comma 1.>>.