LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  29/12/2012
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE
Art. 11
1.
Dopo il comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), è inserito il seguente:
<<6 bis. Al personale del Corpo forestale regionale che sia componente dell'organo esecutivo di un ente locale della Regione non può essere conferito l'incarico di coordinatore e di coordinatore sostituto di struttura stabile di livello inferiore al Servizio, avente funzioni di vigilanza, che operi nell'ambito territoriale dell'ente locale medesimo. Al personale regionale che sia componente dell'organo esecutivo di un ente locale della Regione non può essere conferito l'incarico di direttore del Servizio competente in materia di Corpo forestale regionale.>>.

Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 12, comma 33, L. R. 6/2013
Art. 13
1.
Dopo il comma 75 dell'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), è aggiunto il seguente:
<<75 bis. Il coordinatore dell'Ufficio di collegamento di Bruxelles è competente alla stipula dei contratti, alla valutazione della congruità economica e all'attestazione di conformità della prestazione contrattuale afferenti ai procedimenti di competenza dell'Ufficio.>>.

2. Sono fatti salvi gli effetti dei contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge.