LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  29/12/2012
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 77
1. All'articolo 79 della legge regionale 17 giugno 2011, n. 7 (Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005, e 11/2009 in materia di attività economiche), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 4 bis le parole << 31 dicembre 2012 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2013 >>;

b)
il comma 15 è sostituito dal seguente:
<<15. Entro il 31 dicembre 2013 le imprese di panificazione già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, comunicano il nominativo del responsabile di panificazione allo sportello unico territorialmente competente; trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 6.>>;

c)
al comma 17 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << Le medesime imprese sono tenute a designare il responsabile tecnico di cui all'articolo 40 ter, commi 2 e 3, della legge regionale 12/2002, qualora in possesso di uno dei requisiti previsti dall' articolo 2, comma 2, lettera d), della legge 84/2006 e a darne comunicazione allo sportello unico territorialmente competente entro il 31 dicembre 2013; trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 6. >>;

d)
il comma 18 è sostituito dal seguente:
<<18. In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2014, le imprese di tintolavanderia impossibilitate a designare il responsabile tecnico in possesso di uno dei requisiti previsti dall' articolo 2, comma 2, della legge 84/2006 , sono autorizzate ad avviare o a proseguire lo svolgimento dell'attività a condizione che, entro il medesimo termine, designino il responsabile tecnico di cui all'articolo 40 ter, commi 2 e 3, della legge regionale 12/2002, e ne comunichino il nominativo allo sportello unico territorialmente competente; trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 6.>>.