LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  29/12/2012
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 315
1.
Dopo il comma 40 dell'articolo 7 della legge regionale 14/2012, è inserito il seguente:
<<40 bis. Lo statuto della fondazione di cui al comma 35 prevede che:
a) siano organi della fondazione il presidente, il consiglio di amministrazione e il revisore unico dei conti; l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il coordinamento gestionale e organizzativo delle attività della fondazione siano affidati a un direttore nominato dal consiglio di amministrazione;
b) l'ordinamento dei corsi della scuola gestita dalla fondazione, da adottarsi con delibera del consiglio di amministrazione, definisca per ciascuna tipologia concorsuale presente nella propria offerta didattica i livelli minimi di durata e di articolazione temporale dei corsi stessi, gli standard formativi, gli standard di valutazione e certificazione delle competenze in esito ai percorsi formativi, i modelli, la natura e la validità delle attestazioni finali, nonché la composizione della commissione dell'esame finale per maestro merlettaio.>>.