Art. 309
(Trasferimento di contributo per intervento in ambito sportivo)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire, previa deliberazione della Giunta regionale, a favore dell'associazione sportiva dilettantistica Pro Romans Medea di Romans d'Isonzo, il contributo concesso all'associazione sportiva dilettantistica Medea di Medea, ai sensi della
legge regionale 8/2003, e a valere sui fondi 2007, per la realizzazione dell'intervento denominato "Ampliamento tribuna con realizzazione di copertura di protezione".
2. Per le finalità previste dal comma 1, entro il termine del 30 giugno 2013, l'associazione sportiva dilettantistica Pro Romans Medea presenta alla struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive l'istanza volta a ottenere il trasferimento del contributo, corredata dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione medesima.
3. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, la struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive trasferisce il contributo e fissa nuovi termini di rendicontazione.
4. Al fine della rendicontazione del contributo di cui al comma 1, l'associazione sportiva dilettantistica Pro Romans Medea può presentare giustificativi di spesa intestati all'associazione sportiva dilettantistica Medea di Medea riguardanti le spese da questa sostenute in relazione all'intervento di cui al comma 1.