LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  29/12/2012
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 308
 (Conferma di contributo per intervento in ambito sportivo)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, il contributo assegnato all'associazione sportiva dilettantistica Circolo canottieri Saturnia con deliberazione della Giunta regionale 21 giugno 2012, n. 1175 ai sensi della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), per la realizzazione di un intervento di impiantistica sportiva diverso rispetto a quello ivi previsto
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'associazione sportiva dilettantistica Circolo canottieri Saturnia presenta alla struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive, entro il 30 giugno 2013, un'istanza volta a ottenere la conferma del contributo a favore del diverso intervento, corredata di:
a) relazione illustrativa dell'opera e delle sue caratteristiche tecniche;
b) preventivo di spesa.
3. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, la struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive conferma il contributo e adotta i conseguenti provvedimenti di concessione ed erogazione del contributo medesimo.