LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  29/12/2012
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 256
1.
Dopo il comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), sono aggiunti i seguenti:
<<6 bis. L'Amministrazione regionale provvede alle finalità di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 anche con le risorse del Fondo nazionale per la montagna istituito con l' articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), iscritte in bilancio regionale nel triennio 2012-2014, a integrazione delle risorse regionali stanziate per le medesime finalità.
6 ter. Le risorse del comma 6 bis sono utilizzate per il finanziamento delle domande presentate dai Comuni ai sensi del comma 5 nell'ordine in cui le stesse sono collocate nella graduatoria approvata dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 1893 del 31 ottobre 2012.
6 quater. Le modifiche progettuali e in corso d'opera ai progetti finanziati dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non sono soggette ad approvazione da parte dell'Amministrazione regionale, a eccezione delle varianti che incidono sulle finalità e sui contenuti progettuali che hanno determinato l'attribuzione dei punteggi ai fini della formazione della graduatoria di cui al comma 6 ter.>>.