LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  29/12/2012
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 224
1. All'articolo 11 della legge regionale 9/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), e c), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro ogni 1.000 metri quadrati danneggiati o frazioni superiori ai 500 metri quadrati. La sanzione è applicata in misura pari al minimo edittale per violazioni che interessino superfici inferiori ai 1.000 metri quadrati.>>;

b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), e comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da 50 euro a 500 euro ogni 1.000 metri quadrati danneggiati. La sanzione è applicata in misura pari al minimo edittale per violazioni che interessino superfici inferiori ai 1.000 metri quadrati.>>;

c)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. La sanzione è triplicata nel minimo e nel massimo edittale qualora le fattispecie di cui ai commi 1 e 2 si verifichino all'interno di siti Natura 2000 designati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE o interessino habitat definiti prioritari dalla direttiva 92/43/CEE inclusi nell'inventario.>>;

d)
Il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. All'irrogazione delle sanzioni provvede la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).>>.