LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  29/12/2012
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 167
 (Acquisto di alloggi di edilizia convenzionata da parte delle ATER)
1. I contributi di edilizia convenzionata concessi alle imprese ai sensi delle norme regionali in materia di edilizia residenziale pubblica antecedenti l'entrata in vigore della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), per i quali non sia già stato emesso il bando per la scelta degli acquirenti o non siano ancora scaduti i termini per l'alienazione degli alloggi, possono essere trasferiti alle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) che acquistano uno o più alloggi al fine della locazione dei medesimi, previo adeguamento della convenzione con identificazione degli alloggi interessati.
2. La scelta dei locatari degli alloggi acquistati dall'ATER avviene in conformità alle disposizioni della legge regionale 6/2003 mentre quella degli acquirenti degli alloggi residui avviene secondo la previgente normativa.
Note:
1Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera g), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.