LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 novembre 2012, n. 23

Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale.

TESTO VIGENTE dal 10/11/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  29/11/2012
Materia:
310.05 - Volontariato

CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
 (Oggetto)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, disciplina i rapporti delle istituzioni pubbliche con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale al fine di sostenere e promuovere la loro attività e di favorire il loro coordinamento.
2. Le attività di volontariato che riguardano la cooperazione sociale, la cooperazione internazionale allo sviluppo, la protezione civile e il servizio civile nazionale sono disciplinate da apposite leggi.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 25, comma 1, lettera b), L. R. 18/2013