LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 novembre 2012, n. 23

Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale.

TESTO VIGENTE dal 10/11/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  29/11/2012
Materia:
310.05 - Volontariato

Art. 19
 (Valore della promozione sociale)
1. La Regione riconosce il valore dell'associazionismo liberamente costituito come espressione di impegno sociale, partecipazione, solidarietà e pluralismo della società civile sulla base dei principi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), ne sostiene l'attività e ne promuove lo sviluppo in tutte le sue forme.
2. La Regione promuove lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale al fine di:
a) sostenere le attività di carattere culturale, educativo, di ricerca e formazione;
b) favorire la tutela e lo sviluppo delle risorse ambientali e naturali del territorio;
c) sviluppare il turismo sociale, le tradizioni e culture popolari e la pratica sportiva;
d) promuovere la qualità della vita e il benessere sociale;
e) garantire la tutela dei diritti dei consumatori;
f) favorire le iniziative di carattere innovativo;
g) sostenere le attività di carattere sociale e di tutela dei diritti civili secondo i principi di non discriminazione e pari opportunità;
h) favorire iniziative di coinvolgimento di cittadini anziani per la promozione di interventi a favore dell'invecchiamento attivo.