LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 ottobre 2012, n. 21

Norme urgenti in materia di riduzione delle spese di funzionamento dei Gruppi consiliari. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 54/1973 e alla legge regionale 52/1980.

TESTO VIGENTE dal 14/08/2013

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/11/2012
Materia:
120.04 - Gruppi consiliari

Art. 4
 (Norma transitoria)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 1 bis e 1 ter, della legge regionale 52/1980, come aggiunti dall'articolo 2, comma 1, si applicano in relazione ai fondi erogati ai sensi delle leggi regionali 54/1973 e 52/1980, a decorrere dalla data di costituzione dei gruppi consiliari della XI Legislatura.
1 bis. Le spese effettuate dai gruppi consiliari con i fondi erogati dal Consiglio regionale ai sensi delle leggi regionali 54/1973 e 52/1980, a far data dall'1 gennaio 2013 e sino alla fine della X Legislatura, sono sottoposte al controllo di un Collegio di revisori dei conti composto dai membri effettivi e supplenti del Collegio regionale di garanzia elettorale di cui alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale), come nominati ai fini dell'esame dei rendiconti relativi alle spese elettorali 2013; agli stessi spetta il medesimo compenso previsto dall' articolo 79, comma 1, della legge regionale 28/2007 .
2. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 1 bis, le modifiche introdotte dalla presente legge si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2013.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 10, lettera a), L. R. 5/2013
2Comma 1 bis aggiunto da art. 12, comma 10, lettera b), L. R. 5/2013
3Parole sostituite al comma 2 da art. 12, comma 10, lettera c), L. R. 5/2013