LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20

Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione.

TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/11/2012
Materia:
320.06 - Veterinaria

CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, con la presente legge, assume come finalità pubblica e promuove, anche attraverso l'educazione, la tutela delle condizioni di salute, il benessere e il rispetto degli animali, nel quadro di un corretto rapporto uomo, animale e ambiente.
2. La Regione riconosce la natura di esseri senzienti degli animali, ne condanna il maltrattamento e l'abbandono, e contrasta, nel rispetto della normativa comunitaria e statale, l'introduzione illecita di animali di affezione.
Art. 2
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) animali di affezione: ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto, per compagnia o affezione, senza essere destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano, nonché quelli utilizzati dai disabili, per la pet-therapy, per la riabilitazione e quelli impiegati nella pubblicità e nei pubblici spettacoli, salvo quanto previsto con riguardo alle specie indicate dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 , e del regolamento (CEE) n. 3626/82 , e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica);
b) detentore: ogni soggetto giuridico che, a qualunque titolo, è responsabile in ordine alla custodia e al benessere dell'animale di affezione, provvedendo alla sua sistemazione e a fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza dell'animale;
c) allevamento di cani e gatti per attività commerciali: la detenzione di cani e gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a tre fattrici e dieci cuccioli per anno;
d) commercio di animali di affezione: qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura, di addestramento e di allevamento;
e) colonia felina: due o più gatti che vivono in libertà abitualmente in un determinato territorio, senza che ve ne sia la detenzione da parte di persona alcuna, eventualmente alimentati e/o accuditi da privati singoli o associati, denominati referenti di colonia, che ne possono chiedere il riconoscimento al Comune o al Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari. È fatto salvo che anche il singolo gatto vivente in libertà deve essere tutelato, curato, accudito e sterilizzato;
f) oasi felina: luogo opportunamente identificato dal Comune, d'intesa con il Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari, che consente l'introduzione di gatti per i quali necessita la collocazione in ambiente controllato o protetto. Tali gatti costituiscono la colonia felina dell'oasi. Le caratteristiche e le infrastrutture minime dell'oasi felina sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 36;
g) gattile: struttura di ricovero temporaneo dove sono somministrate cure ed è assicurata degenza o osservazione sanitaria a gatti viventi in libertà, appartenenti o non a colonie feline, recuperati con le procedure di cui all'articolo 24, prima della loro ricollocazione ai sensi dell'articolo 7, comma 4;
h) struttura di ricovero e custodia: struttura pubblica o privata, dedicata alla custodia di cani e gatti con la finalità prioritaria dell'adozione e centro convenzionato di recupero per altre specie di animali presenti nel territorio regionale.
Note:
1Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 5/2015
2Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 11/2017
3Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 9, comma 51, L. R. 31/2017
Art. 3
 (Soggetti attuatori)
1. All'attuazione della presente legge provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza, la Regione, i Comuni, i Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari, i medici veterinari liberi professionisti della regione, con la collaborazione delle associazioni animaliste e ambientaliste e degli enti zoofili.
1 bis. La richiesta di concessione di suolo pubblico per pubblico spettacolo, ivi compresa l'attività circense e le mostre viaggianti, è autorizzata dal Comune in cui avviene la manifestazione, previa verifica del rispetto di adeguate condizioni di tutela degli animali stabilite dalla Giunta regionale sulla base di quanto stabilito dalle linee guida CITES e in base a quanto previsto dalla legge 150/1992 .
1 ter. L'approvazione dei requisiti tecnici di cui al comma 1 bis deve contenere altresì i requisiti formali della domanda da presentarsi da parte dei soggetti interessati.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 11/2017
2Comma 1 ter aggiunto da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 11/2017
3Parole sostituite al comma 1 bis da art. 9, comma 52, L. R. 31/2017
4Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 9, comma 52, L. R. 31/2017