LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20

Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione.

TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/11/2012
Materia:
320.06 - Veterinaria

Art. 3
 (Soggetti attuatori)
1. All'attuazione della presente legge provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza, la Regione, i Comuni, i Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari, i medici veterinari liberi professionisti della regione, con la collaborazione delle associazioni animaliste e ambientaliste e degli enti zoofili.
1 bis. La richiesta di concessione di suolo pubblico per pubblico spettacolo, ivi compresa l'attività circense e le mostre viaggianti, è autorizzata dal Comune in cui avviene la manifestazione, previa verifica del rispetto di adeguate condizioni di tutela degli animali stabilite dalla Giunta regionale sulla base di quanto stabilito dalle linee guida CITES e in base a quanto previsto dalla legge 150/1992 .
1 ter. L'approvazione dei requisiti tecnici di cui al comma 1 bis deve contenere altresì i requisiti formali della domanda da presentarsi da parte dei soggetti interessati.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 11/2017
2Comma 1 ter aggiunto da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 11/2017
3Parole sostituite al comma 1 bis da art. 9, comma 52, L. R. 31/2017
4Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 9, comma 52, L. R. 31/2017