LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20

Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione.

TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/11/2012
Materia:
320.06 - Veterinaria

Art. 26
 (Obbligo di registrazione all'anagrafe canina)
1. Chiunque sia detentore di un cane è tenuto a registrarlo alla BDR, secondo le modalità riportate nel manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2.
2. Alla registrazione si provvede:
a) entro il sessantesimo giorno di vita dell'animale, da parte del detentore della fattrice;
b) entro dieci giorni dalla data di acquisto o dell'inizio della detenzione per gli esemplari che non siano già registrati alla BDR o che siano di provenienza estera. In ogni caso è obbligatoria la registrazione prima della cessione.
3. Il detentore del cane già registrato alla BDR ha l'obbligo di denunciare al Comune di residenza:
a) lo smarrimento del cane entro cinque giorni;
b) la sottrazione del cane, allegando copia della denuncia all'autorità giudiziaria entro cinque giorni;
c) la cessione del cane a titolo oneroso o gratuito, comunicando contestualmente le generalità e l'indirizzo del nuovo proprietario entro dieci giorni;
d) la morte del cane, allegando il certificato veterinario o quello del servizio pubblico o privato che ha curato il ritiro dell’animale entro trenta giorni, a meno che il veterinario libero professionista accreditato abbia provveduto alla registrazione del decesso per via telematica;
e) la variazione di residenza entro trenta giorni;
f) la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 2, entro dieci giorni.
4. Le modalità per la registrazione e per la denuncia degli eventi di cui al comma 3 sono stabilite dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2.
Note:
1Parole soppresse al comma 3 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 5/2015
2Parole aggiunte alla lettera a) del comma 3 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 5/2015
3Parole aggiunte alla lettera b) del comma 3 da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 5/2015
4Parole aggiunte alla lettera c) del comma 3 da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 5/2015
5Parole sostituite alla lettera d) del comma 3 da art. 8, comma 1, lettera e), L. R. 5/2015
6Parole aggiunte alla lettera e) del comma 3 da art. 8, comma 1, lettera f), L. R. 5/2015
7Parole aggiunte alla lettera f) del comma 3 da art. 8, comma 1, lettera g), L. R. 5/2015