LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20

Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione.

TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/11/2012
Materia:
320.06 - Veterinaria

Art. 15
 (Registro di carico e scarico)
1. Le strutture di ricovero e custodia di cui agli articoli 7 e 8 e gli esercizi per il commercio degli animali di affezione, a esclusione delle attività di toelettatura e di addestramento, devono dotarsi di un registro di carico e scarico, secondo le modalità stabilite dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2.
2. Gli allevatori o detentori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere un registro aggiornato in cui devono risultare le nascite, i decessi, con l'indicazione delle cause di morte, e le cessioni anche a titolo gratuito, con l'annotazione delle generalità degli acquirenti o destinatari.