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Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20

Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione.

TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/11/2012
Materia:
320.06 - Veterinaria

Art. 13
 (Commercio, allevamento, custodia a fini commerciali e addestramento professionale o senza fini di lucro)
1. Le attività di allevamento di cani e di gatti per attività commerciali e le attività di commercio di animali di affezione sono sottoposte al nulla osta di cui all' articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 320/1954 .
2. Il nulla osta di cui al comma 1 è rilasciato, su istanza del responsabile dell'attività, dal Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari. Il nulla osta contiene le indicazioni relative alle specie di animali di affezione e al loro numero massimo detenibile per specie, che si intendono commerciare, allevare, addestrare professionalmente o senza fini di lucro e custodire, nonché, per le attività di vendita di animali, le prescrizioni del Servizio veterinario relative all'età minima per la cessione, tenuto conto della specie.
3. Per il rilascio del nulla osta è richiesto:
a) il possesso, da parte del responsabile, dei suoi addetti o incaricati, delle cognizioni necessarie all'esercizio dell'attività, di una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli animali di affezione;
b) il possesso, da parte della struttura, dei requisiti previsti dall' articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 320/1954 e dal regolamento di cui all'articolo 36, salvo il caso di attività di toelettatura;
c) la tenuta, per le attività di vendita di animali di affezione di un registro di carico e scarico. Per i cani, gatti, furetti, lagomorfi e psittacidi, ad eccezione di calopsite e ondulati, il carico e lo scarico è individuale e deve riportare, per ogni singolo soggetto: l'identificazione, la data di acquisizione, la provenienza, la data di cessione e la destinazione. Per le altre specie animali, quali piccoli uccelli, piccoli roditori e pesci, il carico è registrato per singole partite. Per tutti gli altri animali, soggetti alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (CITES), si rinvia alla normativa di riferimento.
(1)
4. Gli esercenti il commercio di animali di affezione rilasciano per ogni animale venduto un'autocertificazione attestante l'età, la razza, la provenienza, la genealogia, le vaccinazioni eseguite e l'eventuale iscrizione dei genitori al libro genealogico, in aggiunta alla documentazione ufficiale e valida attestante tali aspetti rilasciata da enti o professionisti a ciò preposti.
5. Il Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari verifica le condizioni di detenzione, ricovero, benessere, alimentazione e cura degli animali oggetto di commercio, allevamento, addestramento professionale o senza fini di lucro e custodia a fini commerciali, nonché il rispetto della normativa vigente e delle esigenze fisiologiche ed etologiche degli animali.
6. È vietato importare, detenere, porre in vendita cani importati di età inferiore ai tre mesi. L'importazione, la detenzione e la vendita devono avvenire nel rispetto del Protocollo vaccinale.
Note:
1Parole soppresse alla lettera b) del comma 3 da art. 8, comma 9, L. R. 5/2013
2Rubrica dell'articolo modificata da art. 8, comma 4, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 8, comma 4, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4Parole aggiunte al comma 5 da art. 8, comma 4, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.