LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20

Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione.

TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/11/2012
Materia:
320.06 - Veterinaria

CAPO III
 TUTELA DEI GATTI LIBERI
Art. 22
 (Censimento delle colonie feline)
1. I Comuni provvedono al censimento e alla registrazione delle colonie feline.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i Comuni possono avvalersi del supporto delle Aziende per i servizi sanitari o delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 6, previa convenzione. Della convenzione è data comunicazione all'Azienda per i servizi sanitari.
3. I Comuni provvedono alla mappatura delle aree e degli spazi in cui vivono le colonie feline o sono ubicate le oasi feline, riconoscendole quali zone protette ai fini della cura e dell'alimentazione dei gatti ivi stanziati.
Art. 23
 (Cura e gestione delle colonie feline)
1. I Comuni provvedono alla cura della salute e delle condizioni di sopravvivenza delle colonie feline, anche tramite le associazioni e gli enti di cui all'articolo 6.
2. I Comuni provvedono agli interventi di carattere sanitario, comprese le sterilizzazioni chirurgiche per il controllo delle nascite, tramite i Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari e i veterinari liberi professionisti convenzionati con i Comuni medesimi.
3. I Comuni possono istituire un elenco di nominativi dei volontari che danno la propria disponibilità ad accudire le colonie feline, comunicandolo all'Azienda per i servizi sanitari.
4. I Comuni rilasciano ai volontari di cui al comma 3, che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, un tesserino di riconoscimento. Il tesserino è ritirato in caso di comportamenti in contrasto con la normativa vigente o con le disposizioni impartite dal Comune.
5. I volontari di cui al comma 3 possono accedere, ai fini dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà o in concessione al Comune. L'accesso a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.
6. I Comuni promuovono corsi di formazione, anche in collaborazione con l'Azienda per i servizi sanitari e con le associazioni ed enti di cui all'articolo 6, rivolti ai volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline.
7. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente stanziano. Qualora le colonie feline, per validi motivi certificati dall'Azienda per i servizi sanitari, siano incompatibili con il territorio occupato, con ordinanza del Sindaco, possono essere trasferite in altro sito idoneo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f).
Art. 24
 (Cattura e ricovero dei gatti liberi)
1. I gatti che vivono in libertà non possono essere trattenuti in ambienti chiusi. È ammesso il loro temporaneo ricovero solo per motivi sanitari o di recupero a seguito di malattie debilitanti o per grave pericolo di sopravvivenza della colonia felina, attestati dai Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari. Il ricovero è effettuato presso strutture pubbliche o private gestite dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 6, autorizzate dall'Azienda per i servizi sanitari.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 282, comma 1, L. R. 26/2012