LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20

Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione.

TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/11/2012
Materia:
320.06 - Veterinaria

Art. 35
 (Contributi)
1. Per l'ammodernamento e l'eventuale acquisto delle strutture di cui all'articolo 7, nonché per la costruzione di nuove strutture, la Regione concede ai Comuni singoli o associati, ai privati titolari di ricoveri convenzionati e a enti non di diritto pubblico o associazioni, contributi in conto capitale fino all'80 per cento della spesa ammissibile.
2. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 1, si applica la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
3. La Regione è autorizzata a concedere contributi alle associazioni di volontariato di cui all'articolo 6 per le spese sostenute nello svolgimento dell'attività di cura, sostentamento e sterilizzazione delle colonie feline.
4. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 3. L'importo del contributo non può essere superiore a 5.000 euro.