LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2

Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese.

TESTO VIGENTE dal 16/12/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/03/2012
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
440.07 - Fonti energetiche

Art. 6 quater.1
 (Interventi di partecipazione in fondi immobiliari)
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g bis), ai fini della modernizzazione e dello sviluppo del sistema ricettivo nel territorio regionale, sono attivati interventi finanziari in forma di partecipazione in fondi immobiliari chiusi per la realizzazione di progetti che contribuiscono alla valorizzazione del patrimonio turistico-alberghiero e alla crescita della competitività dei gestori alberghieri.
2. Con deliberazione della Giunta regionale è data attuazione alle norme di cui al presente articolo con particolare riferimento alle modalità di individuazione dei fondi immobiliari e di selezione dei gestori, alla determinazione delle linee strategiche di investimento e alla tipologia delle aree destinatarie degli investimenti in virtù del potenziale di attrattività territoriale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 42, lettera c), L. R. 12/2025