LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  18/10/2012
Materia:
440.07 - Fonti energetiche
430.01 - Trasporti
410.01 - Urbanistica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
420.01 - Opere pubbliche
220.02 - Commercio
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 38
 (Sospensione dell'esercizio dell'impianto)
1. L'attività dell'impianto può essere sospesa dal titolare dell'autorizzazione per cause di forza maggiore tali da determinare un'oggettiva impossibilità di funzionamento dello stesso.
2. La sospensione dell'attività dell'impianto è preventivamente o contestualmente comunicata al Comune e indica il periodo di tempo e le cause che determinano l'oggettiva impossibilità di proseguire l'attività: la chiusura dell'impianto, l'esecuzione di lavori sull'impianto, il cambio di gestione, l'impedimento del gestore.
3. La sospensione non può eccedere i sei mesi, decorsi i quali può essere motivatamente comunicata la sospensione di ulteriori sei mesi.
4. L'attività dell'impianto è sospesa dal Comune nei casi di cui all'articolo 45, comma 18.
5. Il titolare di autorizzazione che abbia sospeso la propria attività in assenza della prescritta comunicazione, o che abbia comunicato la sospensione in assenza di motivazioni o in difformità da quanto previsto al comma 2, ovvero che alla scadenza del periodo di sospensione non abbia riattivato l'impianto, è diffidato dal Comune a riattivarlo entro il termine massimo di trenta giorni. In caso di inerzia il Comune dichiara la decadenza del provvedimento autorizzativo e dispone la chiusura e la rimozione dell'impianto.