LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  18/10/2012
Materia:
440.07 - Fonti energetiche
430.01 - Trasporti
410.01 - Urbanistica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
420.01 - Opere pubbliche
220.02 - Commercio
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 23
 (Dismissione degli impianti e delle infrastrutture energetiche)
1. La dismissione in via definitiva del complesso degli impianti e delle infrastrutture esistenti, per cessata attività dovuta a qualsiasi causa, è comunicata dal titolare all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione e al Comune. In assenza della comunicazione il Comune, constatata la perdurante inattività dell'impianto, invita il titolare a provvedere entro novanta giorni alla comunicazione di dismissione ovvero a comunicare la ripresa dell'attività. Decorso inutilmente tale termine il Comune dichiara d'ufficio la dismissione dell'impianto.
2. In caso di dismissione è fatto obbligo al titolare, previa comunicazione al Comune, di provvedere a propria cura e spese alla rimozione dal suolo e dal sottosuolo delle relative opere, comprese quelle connesse al loro funzionamento, nonché alla rimessa in pristino dei luoghi allo stato precedente alla realizzazione delle opere realizzate; nel caso di impianti idroelettrici è fatto, altresì, obbligo di provvedere all'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.