LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  18/10/2012
Materia:
440.07 - Fonti energetiche
430.01 - Trasporti
410.01 - Urbanistica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
420.01 - Opere pubbliche
220.02 - Commercio
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 21
 (Provvedimento accertativo finale di collaudo, certificazione finale e certificato di collaudo in materia di energia)
1. Ai fini dell'abilitazione all'esercizio definitivo degli impianti e dei depositi di stoccaggio di oli minerali di cui all'articolo 12, comma 1, lettera f), esclusi quelli non soggetti ad autorizzazione di cui all'articolo 16, l'amministrazione competente ai sensi della presente legge rilascia un provvedimento accertativo finale di collaudo redatto sulla base delle verifiche effettuate e sui collaudi ottenuti, previa presentazione da parte del titolare interessato, unitamente alla relativa richiesta, della seguente documentazione:
a) atti di collaudo e verifica rilasciati dagli enti competenti ai fini delle verifiche di idoneità tecnica degli impianti in relazione agli aspetti fiscali, di sicurezza ambientale, antincendio, sanitari, demaniali e altri eventuali;
b) certificazione del direttore dei lavori sulla conformità dei lavori realizzati al progetto dell'impianto o del deposito autorizzato.
2. In attesa del provvedimento di cui al comma 1, l'impianto o il deposito può essere esercito solo sulla base di un'autorizzazione all'esercizio provvisorio. La domanda di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a tre anni, rinnovabile su motivata richiesta dell'interessato, si considera accolta qualora l'amministrazione competente entro trenta giorni dal suo ricevimento non ne comunichi il diniego, previa presentazione della seguente documentazione:
a) certificazione del direttore dei lavori sulla conformità dei lavori realizzati al progetto dell'impianto o del deposito autorizzato;
b) certificazione rilasciata da un tecnico abilitato, comprovante il rispetto delle norme tecniche, di sicurezza e fiscali, nonché la corretta esecuzione dei lavori in conformità al progetto approvato;
c) copia della ricevuta del Comando provinciale dei vigili del fuoco dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di conformità dei lavori come previsto dalla vigente legislazione statale in materia di prevenzione incendi, o nel caso di impianti e depositi soggetti alla vigente normativa sui rischi di incidenti rilevanti, il parere tecnico conclusivo di cui all' articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose);
d) copia della ricevuta del deposito della richiesta al competente Comando dei vigili del fuoco del certificato di prevenzione incendi da parte del titolare con l'impegno all'osservanza delle prescrizioni o condizioni di esercizio imposte dai vigili del fuoco;
e) copia della ricevuta dell'Agenzia delle dogane competente del deposito della richiesta della licenza di esercizio, se prevista.
3. Per i gasdotti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), è inviata all'amministrazione competente una certificazione finale, sottoscritta da un tecnico abilitato, diverso dal progettista delle opere e indipendente rispetto al titolare dell'autorizzazione. La certificazione finale attesta:
a) la funzionalità delle opere realizzate;
b) la conformità delle opere stesse alle norme tecniche vigenti, al progetto autorizzato, alle prescrizioni tecniche e agli obblighi particolari imposti con l'autorizzazione.
4.  
( ABROGATO )
(4)
5. La certificazione finale di cui al comma 3 tiene luogo del provvedimento accertativo di collaudo o del certificato di collaudo di cui al presente articolo.
6.  
( ABROGATO )
(5)
7.  
( ABROGATO )
(6)
8.  
( ABROGATO )
(7)
9.  
( ABROGATO )
(8)
10.  
( ABROGATO )
(9)
11.  
( ABROGATO )
12.  
( ABROGATO )
13.  
( ABROGATO )
14.  
( ABROGATO )
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 3/2018
2Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 7, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
3Parole soppresse al comma 2 da art. 4, comma 7, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4Comma 4 abrogato da art. 4, comma 7, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
5Comma 6 abrogato da art. 4, comma 7, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
6Comma 7 abrogato da art. 4, comma 7, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
7Comma 8 abrogato da art. 4, comma 7, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
8Comma 9 abrogato da art. 4, comma 7, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
9Comma 10 abrogato da art. 4, comma 7, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
10Comma 11 abrogato da art. 4, comma 7, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
11Comma 12 abrogato da art. 4, comma 7, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
12Comma 13 abrogato da art. 4, comma 7, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
13Comma 14 abrogato da art. 4, comma 7, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
14Parole soppresse al comma 1 da art. 99, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
15Parole soppresse al comma 3 da art. 99, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022