LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2012, n. 16

Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  17/08/2012
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
220.06 - Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
220.01 - Industria
230.01 - Organizzazione turistica
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
330.01 - Istruzione
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
210.01 - Agricoltura
120.05 - Personale regionale
220.02 - Commercio
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 12
 (Interventi per favorire l'aggregazione)
1. Al fine di favorire i processi di aggregazione territoriale e settoriale nonché di crescita dei Confidi con sede operativa in regione, l'Amministrazione regionale, anche nell'ottica di garantire l'allineamento agli obiettivi di Basilea 3, è autorizzata a sostenere integralmente gli oneri sopportati dai Confidi stessi a titolo di aiuto de minimis secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis).
2. Con regolamento vengono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.
3. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1028 e al capitolo 6905 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione <<Conferimenti ai Confidi per gli oneri relativi ai processi di aggregazione territoriale e settoriale>>.
4. All'onere di 200.000 euro per l'anno 2012, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 3, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 10.5.1.1176 e dal capitolo 9680 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
5. Al fine di provvedere alla reintegrazione dell'accantonamento previsto dall' articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 21/2007 , è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 10.5.2.1176 e del capitolo 9683 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.6.2.1036 e del capitolo 8020 del medesimo stato di previsione della spesa.