LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 luglio 2012, n. 14

Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  28/07/2012
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 8
 (Finalità 7 - sanità pubblica)
1. L'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina" è autorizzata, in via sperimentale, a decorrere dall'1 settembre 2012 e per la durata di 18 mesi, a stipulare un'apposita convenzione con le farmacie aperte al pubblico per l'erogazione, nel territorio della provincia di Trieste, del servizio di prenotazione denominato CUP e del servizio di riscossione dei ticket.
2. Gli oneri derivanti dal servizio di cui al comma 1 sono a carico dell'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina" e non potranno comunque superare, su base annua, l'importo di 390.000 euro comprensivo di IVA.
3. Con la convenzione di cui al comma 1 l'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina":
a) disciplina le modalità di erogazione del servizio;
b) individua le prestazioni oggetto della convezione;
c) definisce una tariffa congrua per prestazione.
4. Qualora nel corso della vigenza della convenzione di cui al comma 1 venissero emanate eventuali disposizioni nazionali disciplinanti la medesima materia, i contenuti della convenzione verranno aggiornati, previo accordo delle parti, al contenuto delle nuove disposizioni.
5.
Dopo il comma 30 dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), sono inseriti i seguenti:
<<30 bis. Per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 30, l'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" predispone un progetto sperimentale della durata di tre anni contenente la descrizione della tipologia di attività di cura e di prevenzione rivolta ai soggetti anziani, disabili e fragili ospiti di strutture sociali presenti sul territorio dell'azienda medesima.
30 ter. Il camper utilizzato per lo svolgimento dell'attività di cura e prevenzione di cui al comma 30 dispone di allestimento e di attrezzature idonei a garantire la qualità delle prestazioni e la sicurezza dei pazienti.
30 quater. L'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" verifica che il personale dipendente dell'azienda o convenzionato, impiegato nello svolgimento delle attività di cui al comma 30, sia in possesso dei titoli idonei allo svolgimento dell'attività medesima ed effettua un monitoraggio costante sull'efficacia del progetto sperimentale relazionando annualmente alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali.>>.

6.  
( ABROGATO )
(2)
7.  
( ABROGATO )
(3)
8.  
( ABROGATO )
(4)
9.  
( ABROGATO )
(5)
10.  
( ABROGATO )
(6)
11.  
( ABROGATO )
(7)
12.  
( ABROGATO )
(8)
13.
Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 10 (Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore), è aggiunto il seguente:
<<4 bis. I componenti del Coordinamento e gli esperti di cui al comma 3 svolgono i loro compiti gratuitamente.>>.

14. Per le finalità previste dall' articolo 4 della legge regionale 10/2011 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 7.1.1.1131 e del capitolo 4073 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Campagne di informazione in materia di cure palliative e di terapia del dolore".
15. Per le finalità previste dall' articolo 10 della legge regionale 10/2011 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 7.1.1.1131 e del capitolo 4074 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Programmi di sviluppo delle cure palliative".
16. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 14 e 15 si fa fronte mediante storno di complessivi 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 7.1.1.1131 e del capitolo 4362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda ospedaliera "S. Maria degli Angeli" di Pordenone un contributo straordinario destinato al progetto denominato "Potenziamento dei servizi dedicati alla prevenzione, la diagnosi e la terapia delle patologie odontostomatologiche nel paziente disabile".
18. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 17 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
19. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 7.1.1.1131 e del capitolo 4081 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'Azienda ospedaliera S. Maria degli Angeli di Pordenone per il potenziamento dei servizi dedicati alle cure odontostomatologiche nel paziente disabile".
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda pubblica di servizi alla persona La Quiete di Udine un contributo straordinario per la realizzazione di un progetto pilota di ottimizzazione dei livelli di presidio medico e infermieristico all'interno del nucleo a più alto fabbisogno sanitario e assistenziale per pazienti che non trovano altre sedi residenziali di ricovero per assistenza continuativa specifica.
21. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 20 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'anticipazione del 70 per cento del contributo e sono fissate le modalità e i termini di rendicontazione, con la previsione della stesura di linee guida, derivanti dai risultati raggiunti, replicabili in altre aziende pubbliche di servizi alla persona regionali.
22. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 7.2.1.1132 e del capitolo 4076 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'Azienda pubblica di servizi alla persona La Quiete di Udine per la realizzazione di un progetto pilota di ottimizzazione dei livelli di presidio medico e infermieristico".
23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Croce Rossa Italiana-Comitato Provinciale di Udine un contributo straordinario per l'acquisto, nonché la manutenzione straordinaria o la ristrutturazione della nuova sede dell'organizzazione.
24. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 23 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo di spesa. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.
25. Per le finalità previste dal comma 23 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 7.2.2.1132 e del capitolo 4080 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario alla Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Udine per lavori di manutenzione straordinaria o ristrutturazione della sede".
26. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella H.
Note:
1Parole aggiunte al comma 23 da art. 8, comma 9, L. R. 27/2012
2Comma 6 abrogato da art. 8, comma 10, L. R. 20/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 16 bis, L.R. 12/1995.
3Comma 7 abrogato da art. 8, comma 10, L. R. 20/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 16 bis, L.R. 12/1995.
4Comma 8 abrogato da art. 8, comma 10, L. R. 20/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 16 bis, L.R. 12/1995.
5Comma 9 abrogato da art. 8, comma 10, L. R. 20/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 16 bis, L.R. 12/1995.
6Comma 10 abrogato da art. 8, comma 10, L. R. 20/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 16 bis, L.R. 12/1995.
7Comma 11 abrogato da art. 8, comma 10, L. R. 20/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 16 bis, L.R. 12/1995.
8Comma 12 abrogato da art. 8, comma 10, L. R. 20/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 16 bis, L.R. 12/1995.